T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-10-2011, n. 7938 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato il 12 maggio 2011 e depositato il successivo 25 maggio, la ricorrente impugna il silenzio formatosi sull’atto di diffida, notificato il 29 luglio 2010, volto alla verifica del consuntivo relativo all’anno 2003 ed al conseguente pagamento della quota del 20%, oltre interessi al tasso legale ancora dovuta, pari ad Euro 623.898,75, e interessi al tasso legale dalla domanda all’effettivo soddisfo.

Ritenuto che con atto depositato in data 12 luglio 2011 la Regione Lazio ha prodotto una nota prot. n. 129984 dell’11 luglio 2011 contenente il riscontro alla diffida trasmessa dalla Casa di cura in data 29 luglio 2010, allegando, altresì, nota n. 95284 dell’8 agosto 2008, indirizzata alla ASL, contenente il quadro riassuntivo dei dati relativi alla remunerazione spettante alle Case di cura non firmatarie dell’Accordo transattivo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1043/2005, tra cui la ricorrente, per gli anni dal 2001 al 2005.

Considerato che consegue da ciò che la Regione Lazio, con la predetta comunicazione alla ASL competente, ha adempiuto ai propri compiti di verifica ed adozione della remunerazione per l’anno 2003 a consuntivo, con conseguente rigetto del ricorso.

Considerato che ciò stante non resta al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere.

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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