T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-10-2011, n. 7933 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato il 26bluglio 2011, la ricorrente, infermiera professionale dipendente della intimata ASL RM/E, impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che la questione sottoposta all’esame del Collegio si riflette sul rapporto di lavoro in atto, attenendo, per l’appunto, al rapporto di lavoro quale dipendente della intimata ASL, sicché, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che assegna al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro -fatta esclusione degli atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione del rapporto di pubblico impiego – ogni altra controversia in cui venga in discussione la gestione del rapporto instaurato con la P.A., esula dalla giurisdizione di questo Giudice.

Rilevato che detta sfera di giurisdizione è piena e si estende – in base a principi di economia processuale e di concentrazione avanti allo stesso giudice dell’intera vicenda contenziosa – anche agli atti amministrativi presupposti, che non sono sottratti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e possono essere disapplicati ove riconosciuti "contra legem" (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4568).

Considerato, pertanto, che per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 code. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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