T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-10-2011, n. 7931 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Considerato che ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del codice appalti il mancato esame del preavviso di ricorso – omissione che di fatto si è verificata nel caso di specie – non inficia la legittimità dell’aggiudicazione ma costituisce comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c.;

Considerato, quanto alla prima censura del terzo motivo di ricorso, che ai sensi dell’art. 122, comma 4, del regolamento al Codice, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1bis, del codice";

Considerato dunque che legittimamente la Commissione di gara si è avvalsa dell’ausilio dell’Ufficio Servizio Centrale Acquisti dello stesso I.N.A.I.L., i cui lavori, trasmessi alla stessa Commissione di gara, sono stati da questi valutati, condivisi e fatti propri;

Considerato che dalla documentazione versata in atti risulta che il procedimento di verifica dell’anomalia è durato circa due mesi e non quattro, come afferma parte ricorrente:

Rilevato che risulta invece fondato il motivo relativo all’omessa allegazione, nella busta contenente l’offerta economica, del documento di identità dell’offerente, circostanza questa non contestata, ma anzi ammessa, in punto di fatto, dalla stazione appaltante;

Considerato, infatti, che nelle gare indette per l’aggiudicazione di un appalto pubblico la richiesta di allegare all’offerta economica il documento d’identità del soggetto presentatore della stessa non costituisce una mera formalità, perché è diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a un determinato soggetto; né tale clausola può ritenersi illogica e sproporzionata perché da un lato trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile della stazione appaltante, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione e, dall’altro lato, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo e proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579; id. 24 gennaio 2011, n. 478; id., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8151; id., sez. VI, 13 luglio 2009, n. 4420; Tar Basilicata 5 novembre 2010, n. 930);

Considerato che è quindi legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all’offerta economica presentata in sede di gara, e ciò anche nell’ipotesi in cui tale copia sia stata prodotta all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l’amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell’adempimento non risolvendosi la richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente (Tar Bari, sez. I, 11 maggio 2011, n. 693);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto ma che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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