Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 23-09-2011, n. 34603 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.D., indagato per i reati di cui all’art. 81 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) e art. 279, comma 2, ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 10 agosto 2010, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso al decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di restituzione dei beni sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Roma in data 25 marzo 2010, chiedendone l’annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) ed inesistenza di esigenze probatorie, in quanto solo alcuni degli alimenti in sequestro erano stati giudicati dagli agenti operanti in cattivo stato di conservazione, poichè rinvenuti sprovvisti di qualsiasi copertura, a diretto contatto con il ghiaccio e soggetti ad eventuali contaminazioni di agenti esterni e dalle analisi effettuate a campione solo su due di essi è stata evidenziata un elevata concentrazione di escherichia coli, per cui il giudice si è basato sulle valutazioni degli agenti al momento dell’ispezione e del successivo sequestro;

Considerato che in tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimità, la validità e l’opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l’opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero che abbia respinto l’istanza di restituzione delle cose sequestrate possono essere avanzate solo censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, (ex plurimis Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, Ramacci rv. 215728 e si veda anche la parte motiva di SSUU. n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290) e sotto questo profilo l’ordinanza impugnata certamente ha assolto all’onere motivazionale facendo riferimento alla necessità di sottoporre ad ulteriore accertamento le cose sottoposte a sequestro (oltre mille torte), attesi gli esiti non uniformi delle indagini già svolte, anche perchè le stesse non sono state effettuate con modalità che ne consentano l’utilizzabilità dibattimentale;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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