T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-10-2011, n. 2424 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto, ritualmente notificato e depositato, è stato impugnato il provvedimento in epigrafe specificato del quale il ricorrente assume l’illegittimità sotto diversi profili e chiede, previa sospensione l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione delle domande di ricorso.

Con Ordinanza 12 maggio 2010 questo TAR ha accolto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011 la parte ricorrente ha fatto, in sostanza, presente che per ragioni sopraggiunte (rilascio in suo favore di provvedimento di soggiorno) è venuto meno in capo alla medesima ogni interesse alla prosecuzione del giudizio in oggetto.

Ritiene pertanto il Collegio che a cagione di tale fatto il ricorso in epigrafe è divenuto improcedibile e che le spese processuali possono essere compensate tra le parti, fatto salvo il riconoscimento della spettanza al ricorrente del corrisposto contributo unificato di Euro 250,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate tra le parti con spettanza al ricorrente del rimborso del corrisposto contributo unificato di Euro 250,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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