T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-10-2011, n. 2422 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha impugnato l’atto con il quale la Questura le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il provvedimento è stato sospeso con l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 luglio 2010 n. 693.

All’udienza del 4 ottobre 2011 il procuratore della parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto la ricorrente, a seguito di matrimonio con cittadino italiano, ha in corso una procedura per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.

La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).

In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di causa stante l’avvenuto accoglimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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