T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-10-2011, n. 2421 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna la revoca del contributo sopra indicato disposta in quanto, a seguito di ispezione, sono stati rilevate irregolarità che avrebbero comportato la violazione delle disposizioni in materia di formazione professionale relative alla delega.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dei principi in materia di verbalizzazione delle verifiche ispettive; violazione del giusto procedimento; violazione del principio di buona amministrazione e dei principi in materia di procedimento amministrativo; eccesso di potere.

II) Omessa applicazione degli artt. 4 e 14 L.R. 30/99, violazione di legge ed eccesso di potere.

III) Omessa applicazione degli artt. 9 e 10 L. 241/90 e 16 e 17 L.R. 30/99.

IV) Carenza di motivazione.

V) Violazione del D.D.G. 15172/02 ed eccesso di potere.

VI) Eccesso di potere sotto vari profili.

VII) Omessa applicazione della D.D.G. 23724/02

VIII) Omessa o falsa applicazione della legge della procedura, difetto dei presupposti e carenza di potere.

La difesa regionale solleva difetto di giurisdizione e chiede in subordine la reiezione del ricorso.

All’udienza del 4 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La prevalente giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito che "il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, vanta nei confronti della PA una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale col pubblico interesse) sia di diritto soggettivo (in relazione alla fase di erogazione del contributo e in caso di ritiro della sovvenzione attraverso provvedimenti di revoca, decadenza, risoluzione per inadempimento del beneficiario o fatti sopravvenuti ostativi alla sovvenzione)"; conseguentemente rientra nella cognizione del giudice amministrativo ogni ritiro o richiesta di rimborso non fondato su un preteso inadempimento (Cassazione civile, sez. un., 12 novembre 1999, n. 758; analogalmente: Cassazione civile, sez. un., 25 maggio 1999 n. 288; Consiglio di Stato, V sez., 27 marzo 2000 n. 1765), mentre rientra nella cognizione del giudice ordinario ogni controversia che attiene all’inadempimento degli obblighi connessi alla concessione del contributo.

Ne consegue che la presente controversia, vertendo in materia di inadempimento agli obblighi in materia di utilizzo del contributo e sua rendicontazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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