Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 23-09-2011, n. 34600 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale delle impugnazioni in materia di libertà del Distretto di Corte di Appello di Salerno, con ordinanza in data 20.4.2010, pronunciata sull’istanza di riesame presentata nell’interesse di S.M. e S.G. in data 15.6.2010 avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di Salerno, rigettava la richiesta di riesame e condannava S.M. e S.G., per quanto di ragione, al pagamento delle spese del procedimento.

Osservava che con il decreto di sequestro preventivo il g.i.p. del Tribunale di Salerno ha assoggettato a vincolo reale un fabbricato ritenendo che dagli atti prodotti dal p.m. fosse desumibile il fumus dei reati di cui all’art. 349 c.p., al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64-71, 65-72 e 93-95, ed, inoltre, che, non essendo ancora concluse le attività edilizie abusive, la libera disponibilità di detto immobile potesse comportare il pericolo di aggravamento degli effetti dei reati o, comunque, di protrazione delle conseguenze degli stessi.

2. Con ricorso del 15.6.2010 S.M. e S.G. hanno proposto impugnazione avverso detto decreto sostenendo l’erroneità della motivazione del g.i.p. e l’insussistenza del periculum in mora giustificativo del sequestro ex art. 321 c.p.p.. In particolare la difesa ha dedotto che, differentemente da quanto affermato dal g.i.p., le opere edilizie in questione erano del tutto ultimate al momento dell’intervento della p.g. sicchè non vi sarebbe più alcun pericolo di protrazione dell’attività illecita connesso alla libera disponibilità del bene abusivo.

3. Con ordinanza del 28 giugno 2010 il tribunale per il riesame di Salerno rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

In particolare il tribunale osservava che dagli atti della Polizia Municipale di Cava dè Tirreni emergeva che i ricorrenti, violando un precedente sequestro già disposto dalla Polizia Municipale il 4.8.2006 sul medesimo erigendo fabbricato, avevano proseguito le attività costruttive dello stesso, giungendo quasi all’ultimazione dell’opera, fatta eccezione esclusivamente per la tinteggiatura esterna ed interna del fabbricato e per l’attivazione dell’impianto elettrico.

Quanto poi al profilo del periculum in mora il tribunale ha ricordato che i reati contestati sono illeciti di natura permanente, la cui protrazione dura sino a quando l’attività costruttiva non sia definitivamente conclusa (con l’ultimazione di tutte le finiture del fabbricato, ivi compreso l’intonaco esterno, gli infissi, etc.) o, comunque, sia cessata con certezza per qualsiasi motivo la condotta costruttiva incriminata o, infine sia intervenuto il sequestro dell’opera, sicchè essi permangono nel tempo finchè non vengano definitivamente bloccate le condotte di edificazione senza titolo in contestazione, ovvero siano rimosse le situazioni che ne hanno determinato la genesi.

4. Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso – con cui i ricorrenti denunciano violazione, erronea o falsa applicazione dell’art. 321 c.p.p. in particolare per mancanza dei presupposti cautelari sotto il profilo dell’avvenuta ultimazione dell’opera atteso che l’opera in questione si presentava già dotata sia del rustico esterno (comprese le pareti), sia della copertura e quindi ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31 i lavori dovevano intendersi ultimati – è infondato.

Questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. 3, 19 maggio 2009 – 24 luglio 2009, n. 30932) ha affermato che la natura permanente del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l’esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare. Cfr. anche Cass., sez. 2, 14 maggio 2008 – 11 giugno 2008, n. 23681, che parimenti ha ritenuto che, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo, integra il requisito dell’attualità del pericolo, indipendentemente dall’essere l’edificazione abusiva ultimata o meno, posto che l’offesa al territorio e gli effetti lesivi all’equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall’utilizzazione della costruzione ultimata.

Più in generale Cass., sez. 2, 16 novembre 2006 – 7 febbraio 2007, n. 5225, ha affermato che il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell’equilibrio urbanistico ed ambientale.

A questo orientamento giurisprudenziale – al quale si è conformata l’impugnata ordinanza senza quindi incorrere nel vizio di violazione di legge denunciato dalla difesa dei ricorrenti – va data continuità dovendosi ribadire che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poichè la condotta dell’agente non si esaurisce con l’inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi; la permanenza cessa con l’ultimazione delle opere o con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell’immobile.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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