T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13-10-2011, n. 1096 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 6 luglio 2011, il signor O.M., cittadino ucraino, è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso il silenzio asseritamente serbato dal Questore di Novara sull’istanza in data 3/11/2010 e successiva diffida ad adempiere in data 28/4/2011 tese ad ottenere il riesame/la revoca del decreto n. 256/2009 in data 25 settembre 2009 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 28 settembre 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Osserva, al riguardo, il Collegio che per pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale "non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" (C.d.S., V, 1 marzo 2010, n. 1156; C.d.S., VI, 6 luglio 2010, n. 4308).

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 31 marzo 2009, n. 1880, ha soggiunto, inoltre, che "il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e pertanto sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere"; di conseguenza, non costituisce inadempimento la mancata risposta espressa alla istanza di cui sopra.

Con specifico riguardo al caso di specie, ritiene, peraltro, il Collegio che l’obbligo di adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 non sia configurabile, laddove il privato invochi l’emanazione, da parte dell’Amministrazione, di un atto di riesame di un precedente provvedimento che ha superato indenne il vaglio di legittimità in ben due gradi di giudizio, in quanto il riconoscimento della coercibilità vanificherebbe la condizione di inoppugnabilità (definitività) dell’atto medesimo, che è garanzia della certezza dei rapporti giuridici di cui è parte la Pubblica Amministrazione e dello stesso principio di economicità dell’azione amministrativa.

Non appare fuori luogo evidenziare, infatti, che la decisione di I grado (T.A.R. Piemonte, II, 18 febbraio 2010, n. 997), con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, è stata confermata in II grado (C.d.S., VI, 13 settembre 2010, n. 6565).

La circostanza che il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, abbia fatto "salva la nuova valutazione della situazione del ricorrente che l’Amministrazione dovrà compiere a seguito della cancellazione del provvedimento di espulsione disposta dalle Autorità austriache in data 8 febbraio 2010" non pare, in ogni caso, idonea ad ingenerare l’obbligo di provvedere nel senso ritenuto dal ricorrente.

S’appalesa, anzi, condivisibile, la lettura al riguardo offerta dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Novara ovvero che la riserva di nuova valutazione della situazione dello straniero disposta dal giudice d’appello debba compiersi necessariamente al momento della richiesta da parte del medesimo di un nuovo nulla osta per l’ingresso in Italia.

Tale prospettazione è l’unica, infatti, che appare coerente con gli esiti dei due gradi di giudizio e con gli effetti correlati alla validità del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, che avrebbe – in effetti – dovuto portare lo straniero ad abbandonare il territorio nazionale e, eventualmente, a presentare una nuova istanza di ingresso nel rispetto delle procedure previste.

Consta, in ogni caso, che l’istanza del signor M., tesa a "sollecitare" la revoca dell’originario provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno, non sia rimasta priva di riscontro.

Il dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Novara, con atto adottato per il Questore in data 10 maggio 2011, ha, infatti, comunicato all’interessato che non si sono ravvisati nuovi sufficienti elementi di valutazione per avviare il procedimento di autotutela (come del resto già rappresentato nelle vie brevi dopo l’istanza in data 3 ottobre 2010) e precisato che la nuova valutazione dovrà riguardare il suo eventuale (nuovo) ingresso in Italia, visto che avrebbe dovuto abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

E tale comunicazione pare coerente con la particolarità della fattispecie e comunque rispettosa del dovere di correttezza e di buona amministrazione, gravante, in via generale, sull’Ufficio procedente.

In definitiva, il ricorso è privo di fondamento e va rigettato, in quanto le risultanze fattuali inducono il Collegio a ritenere che dalla decisione n. 6565/2010 della Sez. VI del Consiglio di Stato non derivi alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere la revoca, in via di autotutela, di un precedente provvedimento la cui legittimità è stata, peraltro, acclarata in due gradi di giudizio e che, in ogni caso, la risposta fornita dalla Questura di Novara all’istanza in tal senso presentata dal ricorrente sia idonea a salvaguardare le esigenze di giustizia ed equità proprie della particolare fattispecie.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di causa, attesa la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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