T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13-10-2011, n. 1092 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame i signori F.Z. e G.L., entrambi candidati per la carica di consigliere comunale nella lista "Comunisti per Gattinara" che si è presentata alle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Gattinara (VC), hanno chiesto che questo TAR "voglia far luce" su quanto essi riferiscono "disponendo un nuovo conteggio dei voti".

Riferiscono i ricorrenti che nessun candidato inserito nella loro lista è risultato eletto alla carica di consigliere comunale. Nessun voto di preferenza, peraltro, è risultato accordato a nessuno dei due ricorrenti, situazione che viene descritta come "frutto di errore nello spoglio delle schede poiché entrambi avevano espresso la preferenza per loro stessi il giorno del voto". La conseguenza è che i ricorrenti non sono "in condizione di poter avere la certezza che i voti e le preferenze espressi nel turno elettorale del 15 e 16 maggio 2011 siano stati correttamente conteggiati", essendosi in loro insinuato "il dubbio che altri e più gravi errori possano essere stati commessi nell’attività di spoglio delle schede elettorali".

2. Nessuno si è costituito delle controparti.

3. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo.

4.1. In primo luogo va evidenziato che, pur dovendosi riconoscere, nei giudizi elettorali di cui agli art. 130 ss. cod. proc. amm., un minor rigore nell’accertamento del rispetto dell’onere di fornire un principio di prova tipico di tutti i processi amministrativi, non possono però ammettersi mere azioni di verifica delle operazioni elettorali prive di concreti ed apprezzabili riscontri. Come ha precisato, più volte, la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6540 del 2006), è inammissibile l’impugnazione giurisdizionale non sostenuta da allegazioni specifiche e concrete risultanti dai processi verbali, o da altra documentazione in ipotesi fornita anche da elettori, che formalmente attestino che nel corso delle operazioni si siano verificati osservazioni e/o rilievi o che non si sia rispettata la volontà dell’elettore rendendo, quindi, palese che su tali operazioni sia utile una verifica in sede giurisdizionale.

Nel caso di specie, nessun elemento probatorio è stato addotto a sostegno delle tesi assunte dai ricorrenti, questi ultimi essendosi limitati ad allegare la circostanza che il voto da essi reso (individuabile in quanto reso a favore delle loro stesse persone, in un contesto in cui nessuno dei due ricorrenti ha invece ottenuto alcun voto di preferenza) è emerso in sede di scrutinio. Si tratta tuttavia, come è evidente, di una circostanza che non costituisce né una prova né un indizio in grado di avvalorare i "dubbi" sulla mancanza di regolarità delle operazioni elettorali, in assenza di altri sintomi idonei ad attivare una verifica giurisdizionale.

4.2. In secondo luogo, i ricorrenti non hanno precisato, nella prospettiva del proprio interesse a ricorrere, quale peso potesse riconoscersi ai due voti asseritamente mancanti nel quadro generale dei risultati elettorali usciti dall’urna.

Sotto tale prospettiva, pertanto, la censura sviluppata nell’atto introduttivo è totalmente mancante lungo il versante della prova di resistenza, non essendo stato dimostrato che – nell’ipotesi di fondatezza del ricorso, ossia ammettendo che quei due voti avrebbero dovuto essere riconosciuti a favore dei ricorrenti – l’esito complessivo della consultazione elettorale sarebbe stato nella direzione da loro auspicata.

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituito alcun contraddittore dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Dichiara

inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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