T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1843 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso, che ha ad oggetto la mancata assegnazione alla minorenne indicata in epigrafe, disabile grave come da certificazione in atti, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale da parte del Comune di Palermo è fondato e va accolto.

In merito alla sussistenza dell’obbligo di fornire l’assistenza in questione da parte dell’Amministrazione intimata, è sufficiente richiamare l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, laddove si stabilisce che "L’assistenza igienico – personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana", nonché i precedenti favorevoli di questo TAR relativi a fattispecie analoghe a quella in esame (vedi sentenza della III sezione n. 925/2009 e di questa sezione n. 880/2011).

Relativamente alla pretesa risarcitoria, il Collegio ritiene di seguire l’orientamento espresso nella sentenza del TAR Sardegna n. 2462/2010, alla cui motivazione, per ragioni di sintesi, si rinvia, la quale, esaminando l’analoga fattispecie della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, ha ritenuto che nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti vi è il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Il danno va, naturalmente, quantificato in via equitativa, tenendo conto del periodo di carenza dell’assistenza, che va, ad avviso del Collegio, computato dalla data di proposizione del ricorso con istanza cautelare, dato che per il periodo precedente possono riscontrarsi gli estremi per l’applicazione del principio generale di cui all’art. 1227 del c.c. in tema di "danno evitabile" (attualmente codificato nell’art. 30, comma 3, del codice amministrativo), in base al quale il soggetto, che è danneggiato da un atto amministrativo illegittimo, per ottenere il risarcimento, ha l’onere di attivarsi tempestivamente fino a domandarne la sospensione degli effetti in sede cautelare e l’annullamento (in tal senso, di recente,Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

Pur essendo rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa un orientamento, secondo il quale non si può considerare colposa la condotta del ricorrente, che non promuove un’istanza cautelare potenzialmente idonea ed evitare la produzione del danno o ad eliderne la portata, in quanto non vi è certezza circa la concessione della misura cautelare (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), va rilevato che nella specie esisteva un orientamento di questo TAR favorevole ai ricorrenti, i quali, in caso di tempestiva proposizione del ricorso con contestuale richiesta di sospensiva, avrebbero sicuramente ottenuto in tempi brevi una pronuncia favorevole come, in effetti verificatosi.

Nella specie tra la proposizione del ricorso e l’inizio del servizio di assistenza sono trascorsi circa 4 mesi e il Collegio ritiene di liquidare in via equitativa, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

Il ricorso deve, pertanto, nei limiti su precisati essere accolto e, per l’effetto:

– va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– va condannata l’amministrazione resistente all’assegnazione, a favore del predetto minore, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– va condannata l’amministrazione resistente al risarcimento del danno esistenziale come sopra quantificato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

– riconosce il diritto del minore indicato in epigrafe ad un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– condanna l’amministrazione resistente all’assegnazione, a favore del predetto minore, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno esistenziale come quantificato in motivazione.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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