T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1831 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 6 novembre 1996 e depositato il 4 dicembre successivo, i signori L.N. e M.V. esponevano di essere proprietari di due unità abitative facenti parte della lottizzazione "Baia dei sette emiri" sita nel comune di Cefalù.

Esponevano, altresì, di avere presentato istanza di nulla osta finalizzata alla sanatoria, ex l. 724/1994, di un aumento di volume pari a mc 16,78, per il quale l’impresa costruttrice aveva chiesto una variante in corso d’opera, sulla quale la Soprintendenza di Palermo si era già pronunziata negativamente con parere prot. n. 18821/T del 23 dicembre 1995.

Anche tale istanza era stata esitata negativamente con la nota prot. n. 9840/T del 17 giugno 1996, nella quale si era ritenuto che le opere abusive non erano sanabili, in quanto incompatibili con la tutela paesistica dell’area protetta.

La Soprintendenza aveva, in particolare rappresentato che erano state violate le prescrizioni imposte con il nulla osta prot. n. 1595 del 21 febbraio 1989, le quali avevano lo scopo di rendere minimo l’impatto dell’attività costruttiva, provocando grave pregiudizio all’ambiente tutelato.

Era stata, pertanto, ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la ricostruzione dell’orografia e della copertura vegetale danneggiata o distrutta.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tale atto con vittoria di spese per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 8 e ss. della l.r. n. 10/1991.

Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

2) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991.

La motivazione sarebbe carente.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti.

Vi sarebbe contraddittorietà con il nulla osta rilasciato per la realizzazione del piano di lottizzazione, nel quale è inserito l’unità abitativa in questione, stante la previsione della realizzazione di unità immobiliari anche di grandi dimensioni.

4) Violazione dell’art. 12 della l. n. 47/1985 e dell’art. 7 della l.r. n. 37/1985.

Avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’abuso (mc 16,78).

L’ordine di demolizione in pendenza della istanza di sanatoria sarebbe illegittimo.

Si tratterebbe di opere conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della loro realizzazione.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Per i ricorrenti si è costituito un nuovo difensore.

In vista della udienza, l’Avvocatura ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Anche i ricorrenti hanno depositato una memoria, con la quale hanno insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 21 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il diniego di nulla osta per la sanatoria ex l. 724/1994 di alcuni abusi edilizi adottato dalla Soprintendenza di Palermo relativamente ad una unita abitativa facente parte della lottizzazione "Baia dei sette emiri" di Cefalù.

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento alla incompatibilità delle opere con la tutela paesistica dell’area protetta ed alla violazione delle prescrizioni imposte con il nulla osta prot. n. 1595 del 21 febbraio 1989.

Si è, in particolare, rappresentato che la violazione delle condizioni imposte al fine di rendere minimo l’impatto dell’attività costruttiva aveva provocato un grave pregiudizio all’ambiente tutelato.

Preliminarmente va rilevato che su fattispecie identica a quella in esame la sezione si è già pronunciata negativamente con le recenti sentenze n. 576 e 577 del 31 marzo 2011, dalle quali non si ravvisano motivi per discostarsi.

2. Il secondo motivo, del quale si ritiene opportuno anticipare la trattazione, ha ad oggetto la carenza di motivazione ed è stato ritenuto infondato dai succitati precedenti, nei quali si è affermato che occorreva prendere in considerazione anche quanto indicato nella nota n. 18821/T del 23 dicembre 1995, espressamente richiamata ed allegata anche nella fattispecie in esame, resa nell’ambito di una richiesta di nulla osta in sanatoria per le opere abusive in questione, che erano già state realizzate.

Dalla lettura coordinata dei due atti è, infatti, possibile ricavare una sufficiente motivazione del diniego calibrata sullo specifico abuso esaminato con specifica indicazione dei concreti elementi presi in considerazione ai fini del giudizio negativo espresso.

3. Infondato è anche il terzo motivo, con il quale si deduce che sussisterebbe contraddittorietà con il nulla osta precedentemente rilasciato per la realizzazione dell’intero piano di lottizzazione, che prevedeva la realizzazione di unità immobiliari anche di grandi dimensioni.

Va, in particolare, rilevato che proprio la previsione della realizzazione di una consistente attività costruttiva rendeva particolarmente importante il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, la cui violazione non poteva che condurre ad un giudizio negativo circa la sanabilità delle opere eseguite in loro violazione.

4. Va ora esaminato il quarto motivo, con il quale si deduce: sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 12 della l. n. 47/1985 e dell’art. 7 della l.r. n. 37/1985, in quanto, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’abuso (mc 16,78), avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; sotto un secondo profilo, che l’ordine di demolizione in pendenza della istanza di sanatoria sarebbe illegittimo; sotto un terzo profilo, che si tratterebbe di opere conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della loro realizzazione.

Trattasi di censure non pertinenti rispetto all’oggetto del presente giudizio costituito da un ordine di demolizione adottato non dal Comune ex art. 12 della l. n. 47/1985, ma dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 15 della l. n. 1497/1939 e, pertanto, finalizzato, sulla base di una valutazione altamente discrezionale, alla tutela dell’interesse alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Per completezza, va, comunque, rilevato che l’applicazione della sanzione pecuniaria piuttosto che della demolizione non può avvenire nei casi (quale quello in esame) di totale difformità dell’abuso rispetto al provvedimento autorizzatorio.

5. Infondato è, infine, il primo motivo, con il quale si deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento, essendo fin troppo noto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, recepito dall’art. 21 octies della l. n. 241/1990, deve escludersi che la violazione della regola in questione possa assurgere a vizio di legittimità dell’atto impugnato, ove risulti che la sua mancanza sia inidonea ad incidere sull’esito del giudizio (per tutte Consiglio Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 94).

6. Per completezza va rilevato che, come ritenuto nei precedenti della sezione prima citati, è evidentemente inapplicabile alla presente fattispecie il disposto dell’art. 10 della L.R. n. 26/1986, richiamato nell’ultima memoria di parte ricorrente, in quanto applicabile esclusivamente per le sanatorie richieste ai sensi della l.r. n. 37/1985.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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