Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2012, n. 1636 Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 giugno 2008 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 13 luglio 2007 che ha dichiarato B.G. invalida nella misura del 55% ai sensi della L. n. 68 del 1999 ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Detti ministeri propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

La B. resta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 76 del 1979, artt. 1 e 2 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale, e dell’art. 17, lett. F) dello statuto della Regione Siciliana in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia relativa ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed all’assistenza sociale sono svolte, nella regione siciliana, dall’amministrazione regionale, per cui avrebbe errato la Corte territoriale ad individuare nel Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale il legittimato passivo nella controversia in esame.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si assume che le funzioni ed i compiti relativi al collocamento sono stati comunque trasferiti alle regioni, e quelli relativi all’iscrizione nelle relative liste alle Province, per cui avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenere la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Con il terzo motivo si lamenta falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito in L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del citato art. 42 in quanto nel quadro normativo delineato dalla legge n. 482 del 1968, poi sostituita dalla L. n. 68 del 1999, la domanda diretta ad ottenere l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere proposta nei confronti del soggetto cui detta funzione è affidata, e quindi, nel caso specifico, alla Provincia quale ente tenuto ad effettuare l’iscrizione in presenza dei requisiti di legge.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la competenza ad emettere i provvedimenti di iscrizione nelle liste di collocamenti, e, conseguentemente, la legittimazione passiva dei Ministeri ricorrenti. I motivi sono fondati. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorchè con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988). Il medesimo principio risulta applicabile dopo il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 497, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) è tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.

Infatti, nei casi in cui, a tutela di interessi pubblici e privati, le norme investono organi pubblici dell’accertamento di fatti rilevanti sul piano della conformazione di rapporti giuridici, la contestazione dell’accertamento investe pur sempre il rapporto obbligatorio, siccome all’accertamento non sono collegati effetti autonomi e diversi. In sostanza, i procedimenti meramente ricognitivi di fatti, ancorchè complessi, preordinati all’emanazione di giudizi di tipo tecnico, sono giuridicamente rilevanti esclusivamente sul piano dei diritti e degli obblighi derivanti da un rapporto giuridico, che si devono necessariamente far valere nei confronti della parte del rapporto stesso.

La sentenza impugnata che ha ritenuto legittimato il Ministero soggetto incaricato della verifica dei presupposti per l’iscrizione, deve dunque essere cassata senza rinvio.

Non potendosi ritenere la parte soccombente responsabile dell’errore nella determinazione del legittimato passivo, appare opportuno compensare fra le parti le spese di giudizio dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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