T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1827 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 26 luglio 1996 e depositato il 27 settembre successivo, l’avv. S.M. esponeva di essere usufruttuario di una unità abitativa facente parte della lottizzazione "Baia dei sette emiri" sita nel comune di Cefalù.

Esponeva, altresì, di avere presentato, con nota acquisita al prot. con il n. 1854 il 6 settembre 1995, istanza di nulla osta per la sanatoria ex l. 724/1994 di alcuni abusi edilizi, per i quali l’impresa costruttrice aveva chiesto una variante in corso d’opera, sulla quale la Soprintendenza di Palermo si era pronunciata negativamente con atto prot. n. 18821/T del 23 dicembre 1995.

Anche tale istanza era stata esitata negativamente con la nota prot. n. 7111/T del 30 aprile 1996, nella quale si era ritenuto di non addivenire ad una pronuncia nel merito del progetto ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, essendo le opere da sanare state realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto con vittoria di spese per i seguenti motivi:

1) Incompetenza. Eccesso di potere.

2) Violazione e falsa applicazione di legge.

3) Eccesso di potere.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, la quale, in vista della udienza ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 21 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la declaratoria di "non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto" adottata dalla Soprintendenza di Palermo relativamente ad abusi edilizi realizzati in una unita abitativa facente parte della lottizzazione "Baia dei sette emiri" di Cefalù.

Tale provvedimento è stato motivato facendo riferimento al combinato disposto dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, essendo le opere state realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78/1976.

Su fattispecie identica a quella in esame la sezione si è già pronunciata negativamente con la sentenza n. 6885 del 18 maggio 2010, nonché con quelle più recenti n. 576 e n. 577 del 31 marzo 2011, dalle quali non si ravvisano motivi per discostarsi.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce che la Soprintendenza avrebbe espresso valutazioni urbanistiche, non rientranti nelle proprie competenze, è stato ritenuto infondato dalla prima delle sentenze surrichiamate, in quanto, essendo il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dal mare di cui alle leggi regionali n. 78/1976 e n. 15/1991 immediatamente precettivo per chiunque (vedi, in tal senso, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129; TAR Sicilia Palermo, I, 23 aprile 2008, n. 509; III, 24 maggio 2007, N. 1149), è corretto che qualsiasi amministrazione, a qualunque titolo chiamata a pronunziarsi sulla legittimità di una costruzione ivi ricadente, preliminarmente all’esame di altri profili, rilevi l’assorbente contrarietà dell’intervento con il vincolo di inedificabilità esistente per legge.

In tal senso si è, peraltro, pronunciato anche il C.G.A., che, esaminando un ricorso avente ad oggetto una fattispecie analoga alla presente (i.e. declaratoria di non luogo a provvedere), ha annullato la sentenza n. 24 del 19 gennaio 2010, con la quale la sezione staccata di Catania, confermando un proprio orientamento, aveva ritenuto che la valutazione circa la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non è demandata alla Soprintendenza, ma al Comune, essendo l’autorizzazione paesaggistica finalizzata a verificare la compatibilità dell’opera con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici e risultando alla stessa estranea ogni valutazione urbanistica.

Il C.G.A. ha, in particolare, ritenuto che a fronte di un vincolo di inedificabilità assoluta ex lege la tesi della relatività della sua efficacia in base al soggetto pubblico, che vi si imbatte, appare estremamente artificiosa e contraria a quell’elementare principio di economicità nell’impiego dei mezzi giuridici, che vale in generale per l’esercizio di qualsiasi attività amministrativa.

Si è, inoltre, affermato che nel vigente ordinamento non è più possibile considerare i diversi apparati pubblici e gli interessi, che rappresentano, come impenetrabili e non comunicanti, in particolar modo per il settore urbanistico – ambientale, nel quale le linee di demarcazione tra le due discipline si sono nel tempo attenuate, tanto da avere spinto i legislatori (statale e regionale) a creare nuovi strumenti pianificatori (i piani urbanistici- paesaggistici), aventi il compito di curare simultaneamente i due interessi (vedi decisione n. 1415 del 23 novembre 2010 e nello stesso senso quella n. 792 del 1° giugno 2010).

3. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si deduce: sotto un primo profilo, che l’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985 potrebbe essere applicato solo agli abusi compiuti nelle zone di cui all’art. 15, lettera a, della l.r. 78/1976 ricomprese nei Comuni aventi la relativa prescrizione nei propri strumenti urbanistici; sotto un secondo profilo che le opere, per le quali era stato richiesto il nulla osta in sanatoria, esulerebbero dal divieto di edificabilità in argomento.

3.1 In merito al primo profilo, è sufficiente rilevare che, secondo un incontroverso orientamento giurisprudenziale, il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dal mare di cui alle leggi regionali n. 78/1976 e n. 15/1991 è immediatamente precettivo per chiunque (vedi, in tal senso, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129; TAR Sicilia Palermo, I, 23 aprile 2008, n. 509; III, 24 maggio 2007, n. 1149).

3.2 Relativamente al secondo profilo, va richiamata la succitata decisione n. 6885 del 18 maggio 2010, nella quale è stato sviluppato un articolato ragionamento, al quale, in ossequio al dovere di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, si rinvia, la cui conclusione è che risulta del tutto estraneo alla controversia l’impianto normativo relativo alla ristrutturazione di immobili legittimamente ricadenti nella fascia dei 150 metri dal mare, in quanto: non siamo in presenza di ristrutturazione; manca un precedente immobile legittimamente ricadente nella fascia dei 150 metri; la ristrutturazione in zone di inedificabilità, in mancanza di espresse deroghe, non può consentire aumenti di cubatura.

Per completezza è stata, inoltre, rilevata l’improprietà del richiamo all’art. 10 della l.r. 15 maggio 1986, n. 26, poiché tale norma: richiede la condizione indefettibile (non ricorrente nella specie) del riferimento dell’intervento ad un immobile non abusivo; si riferisce alle domande di concessione in sanatoria richieste ai sensi della legge reg. n. 37/85 e per il suo carattere eccezionale non è applicabile al caso in cui la sanatoria sia stata richiesta ex l. n. 724/94.

E’ stato, inoltre, rilevato che nella nota della Soprintendenza del 23 dicembre 1995, facente parte integrante anche del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, erano stati presi in considerazione anche abusi similari commessi su immobili facenti parte della stessa lottizzazione, ma ricadenti oltre 150 metri dal mare, per pervenire alla conclusione della loro insanabilità. Si è, conseguentemente, ritenuto che la Soprintendenza abbia espresso un giudizio di merito sulla domanda di nulla osta in sanatoria presentata dal ricorrente.

4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale si deduce: sotto un primo profilo, che l’esistenza di provvedimenti abilitativi per lo svolgimento dell’attività edilizia precluderebbe alla Soprintendenza una successiva pronunzia negativa su provvedimenti non qualificabili come costruzioni; sotto un secondo profilo che l’immobile si troverebbe ad una distanza dalla battigia superiore ai 150 metri.

4.1 In merito al primo profilo è sufficiente richiamare quanto detto al punto 3.2 circa la non sanabilità delle opere de quibus.

4. 2 Relativamente al secondo profilo, che, per contestare il presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento impugnato, e cioè che l’immobile in questione ricade nella fascia dei 150 metri dal mare, cerca di avvalorare un personale criterio di misurazione la cui correttezza è smentita dalla giurisprudenza che si è pronunziata sul punto (vedi C.G.A. n. 625/2009).

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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