T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23.11.2010 e depositato il successivo 30.11 parte ricorrente ha chiesto che il comune intimato venisse condannato ad assegnare ai minori, figli dei ricorrenti, affetti da disabilità, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, supportando la relativa domanda con la documentazione atta a dimostrare lo stato di disabilità dei minori e la richiesta formulata, a tal fine, dal dirigente scolastico dell’istituto dagli stessi frequentati.

Hanno chiesto altresì il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune intimato.

In accoglimento della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, con ordinanza n. 1121 del 14.12.2010, questa sezione ha disposto che, nelle more della definizione del ricorso, il comune intimato provvedesse all’assegnazione dell’assistente richiesta.

All’udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle disposizioni di legge che attribuiscono al G.A. la competenza in materia di servizi (art. 133 c.p.a. che riproducono, sul punto, analoghe disposizioni della legge n. 205/2000).

In considerazione della documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la pretesa da costoro avanzata deve essere positivamente valutata.

Dalle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992 – ed in particolare dall’art. 13 – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze ai comuni dell’attività assistenziale in favore dei minorati psicofisici, contenuta all’art. 45 del D.P.R. n. 616/77, nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15/2004, emerge chiaramente l’obbligo cogente dei comuni di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Deve pertanto essere dichiarata fondata la pretesa dei ricorrenti ad avare assegnato dal comune resistente, a favore dei figli minori, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale.

E’ altresì fondata la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale sofferto, in conseguenza dell’inerzia del comune resistente, protrattasi oltre l’ordinanza cautelare di questa sezione,

che non ha tempestivamente provveduto all’assegnazione di tale assistente.

Ritiene il Collegio che tale danno possa essere equitativamente quantificato in Euro. 5.000, per l’intero anno scolastico; ed, in proporzione a tale cifra, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore interessato è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 925/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto dichiarato che il comune resistente, è obbligato ad assegnare ai minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condannata tale amministrazione locale a risarcire, in favore dei ricorrenti, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che il comune resistente è obbligato ad assegnare ai minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condanna tale amministrazione locale a risarcire, in favore dei ricorrenti, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ciascun minore è rimasto sfornito di assistente dopo l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale.

Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte ricorrente, in Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *