T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-10-2011, n. 1560 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

La giurisprudenza ha chiarito che "in tema di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 63, comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle procedure per la stabilizzazione del rapporto a tempo determinato, non trattandosi di procedure concorsuali, mancando ogni giudizio comparativo e qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli d’ammissione, ma essendo piuttosto riconducibili alla semplice fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l’Amministrazione pubblica". (cfr., Cass. Civ., SS. UU., 31 gennaio 2008, n. 2277; TAR Lazio, Roma. Sez. II Ter, 16 aprile 2009, n. 3917).

Ed invero non vi sono dubbi sul fatto che la ricorrente fa valere la pretesa ad essere assunta a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e quindi in buona sostanza fa valere un vero e proprio diritto.

Né può ritenersi che siccome la controversia in esame ha ad oggetto la revoca della procedura di stabilizzazione (e quindi un atto di secondo grado) si verterebbe in materia di interessi legittimi. Ciò non può ritenersi perché nella specie l’Azienda Ospedaliera di Padova in realtà non ha adottato un vero è proprio atto di autotutela bensì mero atto di ritiro (obbligatorio e vincolato) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 13 novembre 2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 e dall’art. 4 commi 1, 2 e 4 della Legge Regionale Veneto n. 3 del 26 giugno 2008, che in pretesa interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale veneto n. 22 del 16 agosto 2007, aveva esteso la stabilizzazione del personale precario a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario e quindi anche alla ricorrente.

Ciò la Corte ha sentenziato sul rilievo che la stabilizzazione dei dirigenti sanitari per il rilievo che tale figura professionale riveste, deve indefettibilmente avvenire attraverso il pubblico concorso.

In forza di quanto rilevato va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e per converso va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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