T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-10-2011, n. 1557 Atti amministrativi diritto di accessol

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 10 gennaio 2011, il ricorrente Sig. V.D.V., precisando di agire esclusivamente in qualità di segretario nazionale del Sindacato autonomo vigilanza privata, ha presentato all’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) di Verona, istanza di accesso agli atti concernenti la formazione effettivamente erogata alle singole guardie giurate in servizio presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona ai fini dell’ottenimento delle abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale ai sensi del DM 29 gennaio 1999, n. 85, e gli elenchi dei dipendenti che hanno effettivamente sostenuto le prove con indicazione delle date in cui è stata conseguita l’abilitazione.

Nella domanda, senza che vi sia alcuna ulteriore indicazione, è scritto che l’istanza è presentata per difendere gli interessi delle guardie giurate in servizio presso l’aeroporto e per la necessità di acquisire utili elementi per approntare le difese della segreteria nazionale in ambito penale e civile.

La Direzione Aeroportuale di Verona dell’Enac ha respinto l’istanza con provvedimento del 17 gennaio 2011, osservando che la medesima è stata formulata dal Sindacato, non titolare di una situazione giuridicamente tutelata e connessa ai documenti di cui è stato chiesto l’accesso, né di un interesse diretto, concreto ed attuale, e che l’accesso alla documentazione richiesta può risultare lesivo della privacy delle singole guardie giurate.

L’organizzazione sindacale avverso il diniego ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, con provvedimento n. 3.23 del 19 aprile 2011 ha respinto il ricorso ritenendo la domanda indeterminata nel suo oggetto e preordinata ad un controllo generalizzato sull’azione amministrativa precluso dall’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con il ricorso in epigrafe presentato dal Sig. V.D.V. sia in proprio, che come Segretario nazionale del Sindacato, il diniego della Direzione Aeroportuale di Verona dell’Enac, unitamente al provvedimento di reiezione del ricorso della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, sono impugnati sostenendo che l’interesse che sorregge l’istanza di accesso va individuato nell’aspro ed articolato contenzioso che contrappone il Sindacato e l’Istituto di vigilanza privata "La Ronda" di Verona, appaltatore dei servizi di sicurezza aeroportuale, e che l’istanza non è pertanto volta ad ottenere un controllo generalizzato sull’attività dell’Ente.

Nel ricorso si afferma inoltre che l’accesso è necessario per acquisire elementi a difesa degli interessi giuridici del Sig. del V., a carico del quale pende presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Novara un procedimento penale attivato su impulso della Società "La Ronda servizi di vigilanza", nonché un ulteriore procedimento presso il Tribunale di Verona in opposizione ad un decreto penale di condanna.

Si é costituito in giudizio l’Enac replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi eccependo l’incompetenza territoriale del Tar Veneto, perché è competente il Tar Lazio, in quanto è impugnato un atto della Commissione che ha sede a Roma, e perché il diniego deve intendersi sostanzialmente riferito avverso un atto della sede centrale dell’Enac.

L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere respinta.

Va osservato che la competenza territoriale (così come accade nei casi in cui è impugnata la decisione dei ricorsi gerarchici: cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5920; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 723; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 1994, n. 973) va determinata con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per l’accesso, e non con riferimento alla decisione di quest’ultima, che non costituisce l’atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali (cfr. Tar Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2008, n. 218).

E’ pertanto decisivo che l’atto di base sul quale è insorta la lite, ovvero il diniego all’accesso, è stato adottato dalla Direzione Aeroportuale di Verona dell’Enac, organo periferico, e che l’atto è stato solo inviato per conoscenza alla Direzione centrale, alla quale, contrariamente a quanto afferma la Presidenza del consiglio nelle proprie difese, non è in alcun modo riferibile.

Il ricorso è invece inammissibile per difetto di legittimazione nella parte in cui è stato proposto personalmente dal Sig. del V., in quanto questi direttamente non ha presentato la domanda di accesso (e neppure il ricorso alla Commissione per l’accesso) proposta dal medesimo solo nella qualità di Segretario del sindacato.

Il rilievo non ha carattere solamente formale, perché è vero che il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, pur seguendo il rito impugnatorio, è strutturato come un giudizio di accertamento nel quale il giudice è chiamato in via diretta a verificare la fondatezza della pretesa, a prescindere dal contenuto del diniego, ma il Sig. del V., che propone il ricorso in epigrafe anche in proprio, non ha presentato una domanda di accesso all’Amministrazione, e non l’ha messa quindi nelle condizioni di valutare l’accoglibilità o meno della stessa per ragioni ad esso personali (quali la pendenze di procedimenti penali a suo carico).

Relativamente al Sig. del V., ricorrente in proprio, manca pertanto il presupposto dell’azione costituito dalla previa presentazione di una domanda ostensiva all’Amministrazione.

Il ricorso, nella parte in cui è stato invece presentato dal sindacato, è infondato.

Infatti il sindacato può esercitare il diritto di accesso per la cognizione dei documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratore, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 24; Tar Basilicata, 5 luglio 2004, n. 604).

Nel caso all’esame nell’istanza presentata non è indicata l’esistenza di una situazione legittimante in capo al sindacato, né elementi dai quali emerga un interesse proprio dell’organizzazione alla conoscenza dei documenti richiesti di cui sia titolare il sindacato, né un interesse riferibile a lavoratori iscritti.

E’ per questo che il diniego all’accesso risulta legittimo, atteso che, come correttamente osservato dai provvedimenti impugnati, la domanda presentata non esplicita le ragioni sottese alla richiesta di ostensione né il rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e neppure la necessità di curare interessi propri, finendo per connotarsi come esercizio di un potere generale di controllo del sindacato sull’operato dell’Amministrazione.

In definitiva il ricorso, in ragione della incongruente commistione tra il piano personale del Sig. del V. e il diverso piano collettivo del sindacato, deve essere dichiarato inammissibile relativamente all’impugnazione proposta personalmente dal Sig. del V., mentre deve essere respinto relativamente all’impugnazione proposta dal Sindacato.

Nonostante l’esito della lite le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile, e in parte lo respinge, nel senso precisato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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