Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2012, n. 1631 Decadenza dall’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello proposto dalla prof. S.A., nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Istituto magistrale "Bianchi Dottula" di Bari, contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda della medesima diretta all’accertamento dell’illegittimità del decreto del dirigente scolastico di detto istituto in data 20.11.2002 con cui era stata dichiarata la sua decadenza dal servizio a norma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 127, lett. c), richiamato dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 511.

La S. ricorre per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di norme di diritto.

Il Ministero e l’istituto scolastico resistono con controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività risulta fondata. Infatti la sentenza impugnata, depositata il 24 luglio 2008, è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato in data 30 ottobre 2009 e quindi dopo il decorso del termine cd. lungo annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c..

Deve anche rilevarsi che al momento della proposizione del ricorso la parte non poteva giustificatamente ignorare l’effettiva data di deposito della sentenza, risultante dal documento relativo e dalla relativa copia, necessaria prima per la formulazione dell’impugnazione e poi per l’esecuzione del deposito di rito nella cancelleria della Corte di cassazione. Peraltro la data effettiva del deposito è stata indicata nella richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere il fascicolo d’ufficio.

Riguardo alla istanza di rimessione in termini formulata nella memoria e giustificata con l’allegazione della circostanza che nella comunicazione di cancelleria di deposito della sentenza (comunicazione notificata l’11.11.2008) come data di pubblicazione della sentenza era stato indicato il giorno 31.10.2008, deve osservarsi che, sebbene le disposizioni sulla rimessione in termini ( art. 153 c.p.c., comma 2, e, precedentemente, art. 184-bis, quest’ultimo potenzialmente applicabile nella specie ratione temporis in base al regime transitorio L. n. 69 del 2009, ex art. 58) non prevedano regole espresse circa le forme e i tempi della istanza di rimessione in termini, può sicuramente escludersi che, in relazione a una richiesta relativa alla proposizione del ricorso per cassazione dopo la scadenza del relativo termine di decadenza, sia sede idonea la memoria depositata in cancelleria ex art. 378 c.p.c. in vista della fissata udienza di discussione.

Al riguardo rileva che tale memoria è destinata esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, sicchè con la stessa non si possono ampliare in maniera innovativa le precedenti difese, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 11097/2006), nè si possono, per esempio, allegare – invece che con il ricorso – i presupposti di fatto indicati dall’art. 327 c.p.c., comma 2, (nullità della citazione o della sua notificazione e conseguente mancata conoscenza del processo) che giustificano la proposizione non tempestiva dell’impugnazione (Cass. n. 15635/2009).

Può anche affermarsi che – come è avvalorato dal precedente appena richiamato in riferimento ad un’ipotesi in qualche misura analoga a quella ora in esame -, se viene proposta un’impugnazione quando risulta decorso il relativo termine, la relativa istanza di rimessione in termini deve necessariamente essere proposta contestualmente alla impugnazione stessa, in quanto la rimessione in termini costituisce evidentemente presupposto di ammissibilità dell’impugnazione e quindi la relativa richiesta è, in tale ipotesi, elemento essenziale dell’atto con cui l’impugnazione stessa è proposta.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre tremila per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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