T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 13-10-2011, n. 250 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti espongono di essere insegnanti nelle scuole provinciali, entrate in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006.

Entrambe, in precedenza, avevano svolto servizi di insegnamento preruolo presso il liceo classico pareggiato arcivescovile di Trento, che erano stati loro puntualmente riconosciuti.

Con i decreti dirigenziali impugnati, invece, le precedenti determinazioni di ricostruzione delle loro carriere sono state annullate, sul presupposto che "sono stati riconosciuti erroneamente validi gli anni di preruolo prestati nelle scuole paritarie".

A sostegno del ricorso vengono dedotte più censure, in particolare di difetto di motivazione, di violazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994 e di violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi, nel rilievo che il Liceo classico arcivescovile di Trento è eretto a liceo pareggiato sin dal 1925 e che l’autoannullamento è basato sul richiamo alla legge n. 62/2000 che, però, sancisce la pari dignità fra scuole statali e paritarie.

L’Amministrazione provinciale intimata, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha controdedotto alle censure svolte dalle ricorrenti.

Ciò premesso, il Collegio rileva pregiudizialmente che l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa è fondata e va accolta, con la conseguenza che resta precluso l’esame di merito del ricorso.

Invero, l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trasferisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, indipendentemente dalla circostanza che la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto provvedimentale o negoziale.

Ciò vale anche allorquando l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: Cassazione civile, sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27303; id., 17 novembre 2008, n. 27305). Come è noto, infatti, l’art. 5 del citato d. lgs. 165/2001 stabilisce che "le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Né la circostanza che, nella specie, siano impugnate pure le graduatorie interne d’istituto fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti meramente consequenziali alle controverse ricostruzioni di carriera, afferenti alla gestione del rapporto di lavoro e non a procedure concorsuali dirette all’assunzione delle ricorrenti.

Invero, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici, e non è questo il caso.

Ogni altra controversia in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego, a partire dall’atto di assunzione, spetta infatti al giudice ordinario: detta sfera di giurisdizione è piena, in base ai principi di economia processuale e di concentrazione avanti allo stesso giudice dell’intera vicenda contenziosa che coinvolge il pubblico dipendente.

Perciò, la tutela delle ricorrenti è pienamente garantita dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che vanno al di là della mera disapplicazione degli atti (vd. anche: Cassazione civile, sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677).

In conclusione, pur apprezzando l’abile difesa delle ricorrenti svolta dal loro difensore, il Collegio non può che declinare la propria giurisdizione in ordine ai controversi atti di gestione del rapporto di lavoro.

Ciò posto, in applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’art. 59 della legge 18.6.2009, n. 69 e finalmente regolato dall’art. 11 c.p.a., il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Concorrono giusti motivi, in considerazione della natura lavoristica del giudizio e dell’ambigua indicazione recata dai decreti impugnati circa l’autorità giudiziaria cui era possibile ricorrere, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Spese del giudizio compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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