Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5543 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R. F. ha impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, con contestuale richiesta di tutela cautelare, il provvedimento con cui, per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio sulla regione lombosacrale), egli è stato escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale e il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte IV, n. 34 dd. 30 aprile 2009.

Con sentenza n. 1764 dd. 25 febbraio 2011, resa à sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., la Sez. Ibis dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, "premesso che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale; -che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisiopsicoattitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore), si osserva: che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare; che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma; che (detto in altri, e più chiari, termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche (quali la psoriasi e le dermatiti eczematose); che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma. Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio), non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è dato riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma). E dunque; atteso: che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo; che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno; che il richiamo, operato dal ricorrente, agli esiti di precedenti procedure concorsuali alle quali aveva partecipato è del tutto incongruo: essendo, tali procedure, rette da una disciplina diversa ("in parte qua" da quella di cui è stata fatta – nella circostanza – corretta applicazione".

Il giudice di primo grado ha condannato il R. al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole nella misura di Euro 1.500,00.

2. Il R. ha proposto appello avverso la sentenza surriportata, deducendo al riguardo eccesso di potere per illogicità e difetto dei presupposti.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione dell’appello.

4. Con ordinanza istruttoria n. 4213 dd. 13 luglio 2011 la Sezione ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo del giudizio di primo grado, di rilevazioni fotografiche del tatuaggio per cui è causa, da effettuarsi a cura del R. e dalle quali consti la consistenza e la posizione del tatuaggio di cui trattasi, nonché una relazione esplicativa e opportunamente documentata da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con foto circa la divisa utilizzata dagli appartenenti all’Arma medesima nel servizio a mare, "costituita da una canottiera ed un costume da bagno" (cfr. pag. 5 della memoria del Ministero della Difesa): e ciò, con specifico riguardo all’assunto dell’Amministrazione medesima secondo cui il tatuaggio del R. risulterebbe visibile nel caso di utilizzazione di tali indumenti.

5. E" regolarmente pervenuto agli atti di causa il fascicolo del procedimento di primo grado, ed è parimenti pervenuta la nota Prot. n. 298296/38- Cont. VFP10 dd. 6 settembre 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -Ufficio Concorsi e Contenzioso dd. 6 settembre 2001, recante in allegato la documentazione fotografica "afferente le uniformi dell’Arma dei Carabinieri "nel servizio a mare" o che prevedono l’uso del pantaloncino corto e maglietta".

6. Tutto ciò premesso l’appello va accolto.

In primo luogo, il Collegio rileva la manifesta illogicità dell’assunto formulato dall’Amministrazione appellante e pedissequamente fatto proprio dal giudice di primo grado per cui il tatuaggio del R. non sarebbe comunque compatibile con l’assunzione in servizio di questi presso l’Arma in quanto realizzato (come, peraltro, correntemente avviene per la generalità dei tatuaggi) con sostanze di cui sarebbe nota la natura cancerogenetica.

A parte il fatto che tale valutazione concerne l’eventualità della contrazione di una patologia, e non già la sussistenza di una patologia in atto, essa comunque confligge con la stessa considerazione di fondo formulata dal giudice di primo grado, laddove – per l’appunto – si afferma "che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale".

Su tale ultimo assunto concorda anche il Collegio, peraltro richiamandosi alla del tutto consolidata giurisprudenza della Sezione secondo cui l’esclusione dai concorsi per l’accesso alle Forze Armate sono illegittime se i tatuaggi eventualmente apposti sulla cute dei candidati, ancorché di rilevanti dimensioni, sono insuscettibili di percezione visiva indossando una qualunque divisa in dotazione alle Forze Armate medesime (cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez, IV, 2 marzo 2011 n. 1352 e 24 febbraio 2011 n. 1200).

Nel caso di specie, dalle foto del tatuaggio di cui trattasi già assunte al fascicolo di primo grado e dalla documentazione fotografica fornita nel presente grado di giudizio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è agevole constatare che il tatuaggio medesimo è senza dubbio coperto dalle magliette utilizzate sia per l’"Uniforme Ginnica", sia per la "Tenuta da maresalvamento": e ciò è pertanto sufficiente per accogliere l’appello e conseguentemente disporre l’ammissione del R. al concorso in questione.

Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono peraltro essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – accoglie il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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