Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. P.F. propose opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto notificato ad istanza di R.S., dopo aver pagato l’intera somma precettata (pari ad Euro 14.010,58), sostenendo che non fossero dovute sei delle voci auto-liquidate in precetto a titolo di diritti di avvocato, per un totale di Euro 264,00.

Il Tribunale di Rieti, con sentenza pubblicata il 27 maggio 2009, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza, l’avv. P. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di cinque motivi, illustrati da memoria.

L’intimato R. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo; anche il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

1.- Va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, il ricorso principale poichè l’esposizione dei fatti di causa è stata compiuta assemblando, mediante integrale riproduzione, in ordine cronologico, l’atto di citazione e le conclusioni della comparsa di risposta, nonchè le conclusioni della memoria depositata dall’opponente ex art. 183 c.p.c., comma 6;

ancora, il contenuto integrale della comparsa conclusionale dell’opponente ed, infine, il dispositivo della sentenza impugnata, senza che in alcuna altra parte del ricorso vi sia un’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali.

Va quindi ribadito che è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3, comma 1, art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione (cfr. Cass. ord. n. 20393/09).

2. – L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del resistente nell’importo complessivo di Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *