Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 26-09-2011, n. 34845

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18-3-2011 la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 9-5-2008,appellata dall’imputato, V.F., condannato quale responsabile del reato di cui all’art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e 11 (per aver sottratto un modulo di assegno abusando del rapporto di coabitazione con C.R.) e riduceva per l’effetto la pena inflitta dal primo giudice, (escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e ritenendo l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla recidiva), determinandola in mesi quattro di reclusione ed Euro 140,00 di multa, confermando le ulteriori disposizioni di primo grado.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: che la fattispecie di furto risulta commessa tra l’ (OMISSIS), onde rilevava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, (al (OMISSIS), considerando l’epoca del fatto risalente ad agosto del (OMISSIS)).

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Invero il termine di prescrizione del reato ascritto al ricorrente, art. 624 c.p. risulta decorso in epoca antecedente alla definizione del giudizio di appello,considerata l’epoca di accertamento dei reato secondo quanto rilevato dalla difesa, ad (OMISSIS) data rilevabile dal testo del provvedimento impugnato.(v.Cass.Sez. 6, del 7-12-1989,n. 17227,Di Barbaro).

Pertanto il termine di legge,pari ad anni sette e mesi sei nel massimo, che avrebbe avuto scadenza al 12/2/2011 – aumentato del periodo di sospensione,pari a giorni 28, risulta decorso prima della sentenza di appello,emessa il 18-3-2011.

La Corte deve dunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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