Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5542 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellata, M. P. M., con provvedimento dd. 13 gennaio 2011 è stata giudicata non idonea nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 952 allievi nel Corpo della Guardia di Finanza riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno.

Il giudizio di non idoneità si è fondato sulla circostanza per cui la M. medesima presentava un "tatuaggio deturpante per sede", corrispondente alla zona cervicale.

La M. ha presentato avverso tale provvedimento ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, il quale con sentenza n. 2418 dd. 21 marzo 2011 resa dalla sua Sezione II à sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. ha accolto tale impugnativa in quanto era "agevole in fatto rilevare come il tatuaggio di cui è questione sia sicuramente trascurabile per estensione, in avanzata fase di rimozione e comunque coperto dall’uniforme. In altri termini, non ricorre, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’ipotesi del tatuaggio che per estensione, sede o soggetto rappresentato presenti oggettivamente rilievo decisivo ai fini della inidoneità".

Il giudice di primo grado ha integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato appello avverso tale sentenza, richiamandosi ad un precedente asseritamente omologo deciso da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2009 n. 3115) e peraltro relativo all’arruolamento di personale nell’Arma dei Carabinieri, secondo cui l’aspirante all’arruolamento medesimo non poteva essere ammesso "stante l’accertamento medico esperito e la documentazione fotografica allegata agli atti… la parte… riporta nella zona cervicale, e quindi in zona non coperta dall’uniforme né dai capelli, visto l’obbligo di tenerli raccolti durante il servizio, un tatuaggio raffigurante uno scorpione, delle dimensioni di cm 5,5 x 3; considerato che il tatuaggio de qua appare perfettamente rientrare nella nozione data dal bando di concorso, sia per la sede, data l’estrema visibilità in quanto posto sul collo, sia per le dimensioni, coprendo un’area considerevole nella zona anatomica, che per la natura, raffigurando un elemento del tutto incompatibile con la funzione pubblica a cui si aspira; considerando che appare inconferente la circostanza che il tatuaggio possa essere rimosso, atteso che la valutazione di idoneità è fatta hic et nunc in relazione alla situazione di fatto sottoposta a scrutinio dell’amministrazione" (cfr. decisione cit.).

3. Si è costituita nel presente giudizio l’appellata M., concludendo per la reiezione dell’appello.

4. Con ordinanza istruttoria n. 4211 dd. 13 luglio 2011 la Sezione ha disposto che la M. fosse convocata dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso idonea struttura del Corpo, dove si sarebbe proceduto alla vestizione dell’interessata con le divise ordinarie invernale e estiva e ad acquisizioni fotografiche della comprova della circostanza che il tatuaggio impresso sulla pelle dell’interessata medesima sarebbe coperto – o meno – dagli indumenti indossati, ovvero rimosso.

Tale incombente si è reso necessario in quanto dall’esame dei supporti probatori fotografici offerti dall’attuale appellata – non ben nitidi e che peraltro erano già stati riscontrati dal giudice di primo grado e posti a fondamento della sentenza ivi resa – sembrava che gli indumenti indossati al fine di comprovare la circostanza che la divisa coprisse il tatuaggio non corrispondessero alle caratteristiche proprie delle divise in uso presso il Corpo.

5. Con nota Prot. 0139734/11 dd. 9 settembre 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma ha trasmesso la documentazione richiesta.

Da quanto ora acquisito agli atti di causa consta, in via del tutto inoppugnabile, che il tatuaggio presentato dalla M. è completamente coperto dalle divise sia invernali che estive del Corpo, e che pertanto la sua esclusione dal concorso è stata illegittima.

Il Collegio, nel formulare l’auspicio che per il futuro l’insorgere di analogo contenzioso possa essere convenientemente prevenuto già in sede di visita medica mediante l’immediato riscontro della circostanza (debitamente da verbalizzare) per cui le divise sia invernali che estive coprano – o meno – i tatuaggi eventualmente riscontrati sul corpo dei candidati all’arruolamento, reputa di porre a carico dell’Amministrazione appellante le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 3.000,00.- (tremila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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