Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.A. propose opposizione all’esecuzione avverso l’intimazione di pagamento per Euro 8.813,64, relativa alla cartella n. (OMISSIS), lamentando l’illegittima determinazione dell’importo a titolo di interessi di mora, l’omessa notifica della cartella ed il superamento del termine quinquennale di validità della stessa. Si costituì in giudizio Equitalia s.p.a., già G.E.I. s.p.a. e, svolte eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di competenza (relativamente ai diversi titoli per i quali le somme erano state iscritte a ruolo), nel merito dedusse l’infondatezza dell’opposizione, per essere stata la cartella di pagamento ritualmente notificata in data 11 maggio 2001.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza pubblicata il 25 giugno 2009, ha rigettato l’opposizione ed ha compensato le spese di causa.

Avverso la sentenza I.A. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria.

L’intimata Equitalia Polis S.p.A., Agente per la riscossione della provincia di Avellino, si difende con controricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 giugno 2009).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali ("la cartella esattoriale deve essere notificata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta di abitazione allorquando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, o altro possibile consegnatario, non sia stato rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulta trasferito? Deve invece essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (affissione all’albo del comune) sostitutivo dell’art. 143 c.p.c., quando il messo notificatore non reperisca il destinatario perchè trasferito in altro luogo?") che prescindono da qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, essendo limitati all’astratta enunciazione di principi che il ricorrente dimostra di reputare applicabili al caso concreto, senza tuttavia indicarne le ragioni di fatto. Il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riguardo alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Le ragioni di inammissibilità di cui sopra valgono anche con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, con i quali si denunciano i vizi e si svolgono i quesiti di diritto di cui appresso:

– motivo n. 2, falsa applicazione di norme di diritto artt. 139-140- 141 c.p.c., cui corrisponde il seguente quesito di diritto: "se nell’atto da notificare è indicato l’ufficio del notificando, l’omessa ricerca dell’indirizzo indicato, in violazione del combinato disposto degli artt. 139, 140, 141 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, determina la nullità della notifica avvenuta in luogo diverso con il rito degli irreperibili?";

– motivo n. 3, error in procedendo – falsa applicazione dell’art. 1284 c.c., cui corrisponde il seguente quesito di diritto: "il tasso legale degli interessi sulle somme, non aventi natura tributaria, va determinato con riferimento al tasso stabilito anno per anno dal Ministero del Tesoro, così come sancito dall’art. 1284 c.c.?";

I quesiti di diritto sopra testualmente riportati, oltre a presentare i caratteri di genericità ed astrattezza di cui si è già detto, non indicano nemmeno la regola iuris adottata nel provvedimento impugnato (cfr., per la necessità di siffatta indicazione, Cass. n. 24339/08).

3.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato, con riferimento alla norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, contenuto nel titolo del primo e del secondo motivo di ricorso, non è rinvenibile, in alcuno di essi, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Vanno quindi reputate inammissibili anche le censure concernenti il vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della resistente nell’importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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