Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. T.G. propose istanza di estinzione del processo esecutivo mobiliare intrapreso nei suoi confronti da SPA CARIGE Ass.ni S.p.A. per la mancata osservanza da parte di quest’ultima del disposto dell’art. 497 cod. proc. civ.. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 16 luglio 2008, ha accolto l’istanza, per non avere il creditore procedente depositato l’istanza di vendita nel termine di cui al citato art. 497 cod. proc. civ., ed ha dichiarato l’estinzione del procedura esecutiva n. 37968/07.

Avverso l’ordinanza, l’avv. T. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

L’intimata CARIGE S.p.A. si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’avv. T. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 306 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. La ricorrente assume che il giudice di merito, pur avendo accolto l’istanza di estinzione avanzata dall’esecutata, cui si era opposta la società creditrice procedente, abbia omesso "di pronunciarsi sulle spese del giudizio stesso che, a norma dell’art. 629 c.p.c., devono liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 306 c.p.c., quindi, nel caso di specie, in favore del debitore esecutato…omissis…"; assume altresì che la mancanza di pronuncia sulla "liquidazione delle spese del procedimento sottintende chiaramente la volontà del giudice di compensarle a dispetto del disposto degli artt. 306 e 629 c.p.c.".

Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte se nella fattispecie in esame in cui il debitore esecutato – a seguito di omessa istanza di vendita nel termine di cui all’art. 497 c.p.c., da parte del creditore – aveva presentato istanza di estinzione della procedura esecutiva incardinata nei suoi confronti poteva. il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che ha accolto tale istanza, disporre la compensazione delle spese di lite in presenza di un’esplicita opposizione del preteso creditore procedente alla domanda di estinzione". 2.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di deposito dell’ordinanza impugnata (16 luglio 2008).

Il ricorso è inammissibile perchè il quesito di diritto non corrisponde al tenore dell’ordinanza impugnata: esso è formulato in termini tali da presupporre che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la compensazione delle spese del procedimento, laddove nulla risulta in punto di spese nè nella motivazione nè nel dispositivo del provvedimento impugnato. Pertanto, questo ha omesso ogni pronuncia sulle spese.

E’ evidente come il quesito di diritto non investa in alcun modo tale omessa pronuncia (cfr., per la necessaria pertinenza del quesito, tra le altre, Cass. n. 4044/09). Esso peraltro neanche corrisponde al contenuto del motivo (cfr., per la necessità di tale corrispondenza, Cass. n. 28280/08), dal momento che nell’illustrazione del motivo viene criticata proprio la mancata statuizione sulle spese, nei termini sopra testualmente riportati. Nè si può condividere l’assunto della ricorrente secondo cui siffatta omissione sarebbe corrispondente ad una pronuncia di compensazione delle spese, poichè l’equiparazione degli effetti dal punto di vista economico non comporta l’equiparazione delle relative pronunce dal punto di vista giuridico: ed, in ogni caso, di tale argomento, esposto come sopra nell’illustrazione del motivo, non vi è traccia nel quesito di diritto.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della resistente nell’importo complessivo di Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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