Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1614 Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza di estinzione depositata il 21 aprile 2004, P. M. ed altri nove in qualità di promittenti acquirenti e immessi nel possesso sin dal 1998 degli immobile acquistati dalla società venditrice Borgo San Donato s.r.. e successivamente pignorati dalla Banca di Roma dinanzi al tribunale di Latina, chiedevano al giudice dell’esecuzione di dichiarare inefficace il pignoramento eseguito in data (OMISSIS) sui detti immobili e la estinzione della procedura esecutiva n. 162 del 2001, deducendo la tardività del deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c., comma 2, ed in particolare dello estratto di catasto relativo ai beni pignorati.

Il GIUDICE della esecuzione con ordinanza del 22 aprile 2004 accoglieva la istanza e ordinava la estinzione, fissando udienza per la comparizione.

2. Contro la ordinanza proponeva reclamo il Banco di Roma ed in calce a tale atto il tribunale fissava decreto con termine per memoria. Con memoria di costituzione e risposta del 30 luglio 2004 si costituivano i reclamanti e chiedevano la conferma della ordinanza di estinzione.

3. Il Tribunale di Latina con sentenza n. 2350 del 2004 accoglieva il reclamo annullando la ordinanza di estinzione e disponeva il proseguimento della esecuzione.

4. Contro la decisione proponevano appello P.M. ed altri promissori acquirenti deducendo che erroneamente il Tribunale, in violazione degli artt. 567 e 630 c.p.c., aveva rilevato la tardività della difesa sollevata dagli appellanti con il deposito della istanza di estinzione del 22 aprile 2004, avendo ricevuto la conoscenza legale della esistenza della esecuzione solo con la pubblicazione dello avviso di vendita a cura del notaio delegato. Deducevano altresì la ultrapetizione sul rilievo che la estinzione era stata rilevata di ufficio mentre doveva essere ad istanza di parte.

Resisteva Capitalia spa, restava contumace la srl Borgo San Donato.

La Banca chiedeva il rigetto del gravame.

5. La Corte di appello di Roma con sentenza del 23 aprile 2009 rigettava lo appello e compensava tra le parti le spese del grado.

Per quanto qui ancora interessa la Corte di appello precisava: a. che una volta verificata la esperibilità della vendita ed autorizzata la stessa,nessuno spazio residua a rilievi officiosi di cause estintive verificatesi in una fase ormai giunta alla emissione del provvedimento estintivo. Vedi a ff. 5 della motivazione. b. che i possessori degli immobili muniti di contratto preliminare non trascritto non sono titolari di diritti di credito legittimanti alla partecipazione alla esecuzione forzata e nella dedotta veste di creditori partecipanti alla espropriazione forzata non avrebbero comunque un interesse giuridicamente tutelabile a paralizzare il corso della azione esecutiva, assumendo nel processo esecutivo una posizione di sostegno del debitore, giacchè la legge attribuisce loro la sola facoltà di soddisfazione dei propri crediti, subordinata alla soddisfazione di altri creditori qualificati.

Pertanto detti intervenienti tardivi non avrebbero potuto essere neppure considerati parti interessate a proporre la eccezione di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c., comma 2 o dell’art. 657 c.p.c., comma 3. 6. Contro la decisione ricorrono P.E., C.R., P.N. e Pa.Er. nella qualità di eredi di P.M., proponendo due motivi di ricorso e relativi quesiti, resiste la Banca UNICREDIT Crediti management Bank spa con controricorso.

Le parti hanno prodotto memorie.

Motivi della decisione

7. Il ricorso non merita accoglimento per inidoneità dei quesiti dedotti a contestare il decisum e la chiara ratio decidendi argomentata correttamente dal giudice dello appello.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

7.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione o falsa applicazione dell’art. 630 in combinato disposto con l’art. 569 c.p.c. e art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., il quesito, che non contiene alcun riferimento alla chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello in relazione alla qualificazione degli interventori tardivi e non qualificati, prospetta tre soluzioni alternative senza indicare quella che, secondo il ricorrente, costituisce la regula iuris da applicare.

Nel secondo motivo si deduce la vizio della motivazione in ordine alla carenza dello interesse ad agire in capo ai promissori acquirenti degli immobili già della Borgo San Donato. Il quesito, in termini, è posto a ff. 13 del ricorso.

7.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo deduce un error in iudicando ma non propone un quesito giuridico propositivo della regula iuris prescelta per la soluzione del caso, lasciando al giudice tre alternative autonome, e dunque non contiene una specifica censura alla chiara ratio decidendi nel punto in cui la Corte di appello rileva che la eccezione degli interventori era tardiva poichè le ragioni della estinzione andavano argomentate e sollevate non oltre la udienza fissata per la autorizzazione alla vendita, in ragione della esigenza di speditezza e della serie autonoma di atti ordinati ad unico provvedimento finale. Si aggiunge che la censura è anche priva di autosufficienza non riproducendo il contenuto della eccezione di estinzione.

Nel secondo motivo si deduce come vizio della motivazione un error in iudicando, senza tuttavia contestare nel quesito la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello relativamente alla carenza di interesse degli interventori tardivi, che è qualificata come carenza di interesse ad agire degli intervenienti tardivi che agiscono in base a contratto preliminare non trascritto e dunque un credito subordinato rispetto al maggior credito qualificato vantato dalla Banca.

In relazione a tale argomentazione che è in punto di stretto diritto, la deduzione del vizio della motivazione è impropria, mentre il quesito non pone in evidenza il fatto ed controverso, atteso che la qualificazione della posizione degli intervenienti non è oggetto di controversia ma si è svolta con attività strumentale diretta a bloccare il regolare svolgimento della esecuzione.

MANCA inoltre la autosufficienza, posto che neppure è precisato il credito in ordine al quale si propone lo intervento e la indicazione del soggetto debitore ed il contenuto del preliminare.

La inammissibilità dei motivi si pone in relazione alle regole di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., ed all’orientamento consolidato di questa Corte di regime di quesiti: vedi tra le tante Cass. 2007 n. 20360 e Sez. unite 2008 n. 3519.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla Unicredit Credit Management spa le spese del giudizio di Unicredit Management Bank spa, che liquida in complessive Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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