Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 26-09-2011, n. 34846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 21 gennaio 2011, ha respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini cautelari proposta da M.A., indagato per rapine, aggravate anche dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e in istato di custodia cautelare in carcere sulla base dell’ordinanza 7 giugno 2010 del GIP presso il Tribunale di Firenze.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione di legge per la mancata valutazione degli elementi a favore e a carico dell’imputato;

b) l’omessa motivazione in merito alla non rilevanza degli elementi oggettivi forniti dalla difesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. In diritto può premettersi come in tema di "contestazione a catena", sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite 19 dicembre 2006 n. 14535 sino da ultimo a Cass. Sez. 1, 29 marzo 2011 n. 24784, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 sia necessaria la sussistenza del presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima.

A ciò si aggiunga come, nell’ipotesi di fatti relativi a procedimenti diversi, occorra distinguere a seconda che sussista o meno una connessione tra gli stessi e che, con icastica definizione, la retrodatazione dell’ordinanza di custodia cautelare debba avvenire alla data in cui "nella compresenza dei presupposti" la misura cautelare avrebbe già potuto essere applicata.

Il problema, questa volta in fatto, evidenziato dal ricorso è se, per l’appunto, sussista la suddetta anteriorità o meno e soprattutto se sussista una compresenza dei presupposti.

A giudizio del Collegio, conformemente a quanto già espresso dal Tribunale del riesame di Firenze nell’impugnata ordinanza, non sussiste l’indicato presupposto.

Invero, i gravi indizi che portarono il GIP di Firenze all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare il 7 giugno 2010 con riferimento alle rapine (OMISSIS) non erano affatto esistenti al momento dell’emissione del primo provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale di Montepulciano, relativo alla rapina (OMISSIS).

I gravi indizi nel presente procedimento risalgono, quasi esclusivamente, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, acquisite successivamente ai fatti contestati all’odierno ricorrente mentre gli atti trasmessi dalle Procure di Arezzo e di Orvieto costituivano semplici sospetti o basi per ulteriori investigazioni senza assurgere, per ciò solo, agli estremi di fatti idonei a integrare gravi indizi di colpevolezza per l’emissione di un provvedimento cautelare personale.

3. Quanto al secondo motivo, peraltro contenente una generica contestazione al provvedimento di merito, deve notarsi come non sussista affatto la dedotta omessa motivazione sugli elementi sottoposti all’esame del Tribunale dalla difesa.

La mera lettura delle pagine 5 e 6 dell’impugnata ordinanza rivela, infatti, come i Giudici del merito abbiano sicuramente preso in esame gli elementi oggettivi forniti dalla difesa ed abbiano, conseguentemente, risposto in maniera che questa Corte ritiene logica.

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve procedersi, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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