Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Chieti con sentenza del 21 agosto 2009 ha rigettato la opposizione alla esecuzione, proposta con ricorso del 28 novembre 2007 da C.A. e da F.M., dichiarando inammissibili ulteriori domande ed ha condannato gli attori opponenti a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti T.T. e Poste italiane spa.

Per quanto ancora interessa il tribunale rilevava: che la ordinanza di assegnazione costituiva atto autonomo e conclusivo del procedimento esecutivo da impugnare ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dinanzi al medesimo giudice;

che invece gli opponenti avevano proposto citazione proponendo atto di opposizione deducendo la nullità del pignoramento; che inammissibili erano le domande dirette alla condanna delle Poste al risarcimento dei danni.

Contro la decisione ricorrono gli opponenti deducendo tre motivi di censura. Resistono le poste con controricorso. Non resiste T. T. cui il ricorso risulta ritualmente notificato.

Della udienza di discussione risulta dato rituale avviso ai difensori delle parti.

Il Collegio consiglia motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo, ratione temporis, applicabile la nuova disciplina, come eccepito dalla parte controricorrente, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, con effetto dal 1 marzo 2006.

Non è pertanto necessario procedere all’esame dei tre motivi che riguardano le statuizioni del giudice del merito in ordine alla impugnativa della ordinanza di assegnazione, primo motivo, in ordine alla pronuncia relativa alla costituzione del giudice, ed in ordine alle questioni sollevate per la dichiarazione del terzo.

Tali questioni potranno essere esaminate in sede di appello ove dedotte.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore delle Poste italiane, costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla resistente Poste Italiane spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *