Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1611

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Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., la Legnami Paginoni s.p.a. riassumeva il giudizio di opposizione di terzo interrotto a seguito del fallimento della società debitrice General Contract s.r.l.. La convenuta opposta (ricorrente in riassunzione) chiedeva la fissazione del termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito al fine dell’accoglimento delle proprie istanze (cioè il rigetto dell’opp. di terzo promossa da Z.A.).

Si costituiva l’opponente Z., chiedendo che il giudizio venisse dichiarato improcedibile e che nel merito i beni pignorati fossero dichiarati di sua proprietà.

Si costituiva in giudizio il Fallimento General Contract s.r.l., il quale ribadiva la richiesta di improcedibilità della presente causa di opposizione di terzo ai sensi della L. Fall., artt. 51 e 103, e che venisse respinta la richiesta del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.

L’adito Tribunale di Bergamo, con la decisione in esame, depositata in data 21.1.2009, dichiarava improcedibile l’opposizione ex art. 619 c.p.c. (in quanto a seguito del fallimento del debitore risulta prevalente sull’opposizione di terzo la procedura concorsuale stante il disposto della L. Fall., art. 103).

Ricorre per cassazione con quattro motivi la società Legnami Paganoni s.p.a.; non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 616 c.p.c. e art. 619 c.p.c., comma 3. Nullità dell’impugnata sentenza del Tribunal di Bergamo e del procedimento per vizio di costituzione del Giudice".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 619, 100 c.p.c. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 51 e 103. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dei principi che regolano la cessazione della materia del contendere, così come definiti dalla giurisprudenza".

Con il quarto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 91, 300 c.p.c., art. 616 c.p.c., comma 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".

Il ricorso è inammissibile.

In relazione, infatti, a ciascun motivo, risultano formulate pluralità di censure (nel secondo e quarto motivo con riferimento oltre che a violazione di norme anche a difetto di motivazione) che, sulla base di quanto argomentato a sostegno di ciascuna doglianza, non consentono una precisa e rigorosa individuazione dei prospettati vizi; deve altresì rilevarsi che per ciascun motivo con più censure risultano anche formulati plurimi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., non solo in modo non corrispondente alla esposizione delle singole doglianze ma altresì in modo tale da non consentire a questa Corte la focalizzazione delle proposte questioni, non potendosi ridurre ad unità queste ultime (sul punto, tra le altre, Cass. nn. 26014/2008 e 19560/2007).

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Fallimento intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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