Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-09-2011, n. 34841

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3-5-2010 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa in data 6-11-2007 dal Tribunale di Siena ad esito di giudizio abbreviato, riconosceva H.A. responsabile, in concorso con altri detenuti, di violenza privata e percosse in danno del compagno di cella C.A., così riqualificando i fatti avvenuti in una cella della casa circondariale di Siena, già configurati come violenza sessuale aggravata.

L’imputato ricorre per il tramite del difensore avv. R. Cerboni, deducendo erronea applicazione della legge penale laddove è stato ritenuto il concorso della violenza privata con le percosse, mentre, per costante giurisprudenza di questa corte, l’uno assorbe l’altro reato. Tuttavia l’operazione di assorbimento non andrebbe, secondo il ricorrente, necessariamente vincolata alla maggior gravità della violenza privata rispetto alle percosse, dal momento che, nel caso di specie, la necessità di tener fermo C. era finalizzata a colpirlo, essendo quindi configurabile soltanto il reato di percosse.

Il ricorso investe pure la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.

Le richieste sono quindi di annullamento senza rinvio della sentenza, in subordine, esclusa la ricorrenza del reato di violenza privata, annullamento con rinvio per determinazione della pena relativamente alle percosse, in ulteriore subordine, escluso il concorso dei reati, rideterminare la pena nel minimo edittale con concessione di attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Al fine di escludere il concorso tra i reati di violenza privata e di percosse, non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa corte che afferma l’assorbimento del secondo nel primo reato (Cass. 6430/2004). Invero, mentre tale indirizzo esclude il concorso formale tra i due reati, nella specie si verte in tema di concorso materiale (in relazione al quale non è configurabile assorbimento, in linea con la previsione dell’inapplicabilità dell’art. 581 c.p., comma 1, nei soli casi in cui la violenza sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato: Cass. 2351/2004), in quanto essi risultano commessi con azioni autonome, successive nel tempo, risultando che C. era dapprima legando impedendogli la libertà di movimento (violenza privata: Cass. 41311/2008), poi schiaffeggiato, colpito ai fianchi e toccato con una penna in zona perianale, senza peraltro vera e propria sodomizzazione. Egli era quindi dapprima privato con violenza della libertà di movimento, ma in seguito era esercitata su di lui un’ulteriore forma di violenza, mediante percosse, eccedente quella intesa a costringerlo a non muoversi, ed autonoma rispetto ad essa. Ciò che del resto ammette implicitamente anche il ricorrente quando afferma che la necessità di tener fermo C. era finalizzata a colpirlo, pur traendone l’erronea conseguenza della configurabilità del solo reato di percosse.

Corretta quindi la qualificazione attribuita ai fatti dalla corte territoriale.

Inammissibile è poi la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, in quanto il primo profilo non era stato investito dall’appello, e il secondo era stato correlato in via esclusiva, nei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, alla richiesta di qualificazione come tentativo del fatto originariamente contestato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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