Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 53/07 il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda avanzata da R.A.M. nei confronti dei coniugi M. – P., dichiarava rescisso per lesione ultra dimidium il contratto preliminare di compravendita di un immobile in (OMISSIS), intervenuto tra le parti in data 18.3.1998, con condanna di convenuti al rilascio dell’immobile nonchè al pagamento di una indennità di occupazione (nella misura di Euro 1.500,00 mensili per un totale di Euro 93.683.00) operando la compensazione tra il maggior credito liquidato per indegnità e la restituzione del doppio della caparra a favore dei coniugi M. – P..

A seguito di ciò, la R. intimò, con atto di precetto, al M. e alla F. il rilascio dell’immobile, con ingiunzione della complessiva somma di Euro 100.926,00; in seguito ancora la stessa R., non avendo ottenuto il pagamento di quanto chiesto, con atto di pignoramento presso terzi sottopose a pignoramento le somme dovute alla P. dal Ministero dell’Economia – Direzione Provinciale del Tesoro di Roma a titolo di emolumenti alla stessa dovuti quale insegnante.

Richiesta dalla creditrice l’assegnazione delle somme sottoposte al pignoramento presso terzi, la P. propose opposizione all’esecuzione deducendo che l’importo richiesto con l’atto di precetto non era dovuto nella sua totalità in quanto per la somma di Euro 20.000,00 l’esecuzione era stata sospesa dal Tribunale di Velletri (in accoglimento del reclamo proposto ex art. 624 c.p.c.); a sua volta, la R. chiedeva l’assegnazione delle somme pignorate e il giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 14.12.2007, in parziale accoglimento della domanda della opponente F., sospese l’esecuzione per la somma eccedente l’importo di Euro 39.703,00, assegnando tale credito alla R. con ordine al Ministero di provvedere al relativo pagamento (detraendo mensilmente l’importo pari ad 1/5 della retribuzione).

Nel termine fissato la F. attivava il giudizio di merito e, costituitasi la R., il Tribunale di Roma, con sentenza in data 5.2.2009, definitivamente pronunciando sull’opposizione all’esecuzione proposta da P.M.T., in parziale accoglimento della stessa, dichiarava R.A. avente diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della P. limitatamente all’importo di Euro 67.053,00.

Ricorre per cassazione la R., con un unico motivo e relativo quesito; resiste con controricorso la P., che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e art. 615 c.p.c.; si afferma che "il Tribunale di Roma con la gravata sentenza, ha disposto la compensazione tra il credito vantato dalla R. nei confronti della F. a fronte della sentenza emesse tra le parti con la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 53/07 con il credito vantato dalla stessa P. nei confronti della R. della sentenza emessa tra le parti del Tribunale penale di Velletri n. 1965/04.

La compensazione cosi operata deve ritenersi illegittima".

Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 15808/2008) secondo cui, ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Nel caso in esame, non solo non è individuabile nel suo completo svolgimento la vicenda processuale in esame, ma, vertendosi in tema di compensazione, stante il principio che la stessa compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo (mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari – sul punto Cass. n. 9912/2007) la ricorrente non offre elementi utili al relativo accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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