Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-09-2011, n. 34840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 16-4-2010 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza 29-11-2007 del Tribunale di Mistretta, riconosceva la responsabilità di F.G. per i reati di minaccia, violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello.

La pronuncia era basata sulle dichiarazioni delle persone offese Fi.Gi. e D.M.P., ritenute attendibili e confermate dalla certificazione medica delle lesioni patite dalla D. M., nonchè, circa il movente (rappresentato dal fatto che il prevenuto riteneva le pp.oo. responsabili di furto di ovini ai suoi danni), dalla testimonianza di C.G..

Ricorre F. tramite il difensore avv. Giuseppe Francesco Scillia con sei motivi.

1) Vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 2, lett. c, d, in relazione alla ritenuta utilizzabilità della trascrizione della registrazione della telefonata tra le pp.oo e C. benchè eseguita dalla PG con proprie attrezzature, pur nella consapevolezza di uno dei due interlocutori.

2) Erronea valutazione e travisamento del risultato delle testimonianze delle pp.oo., ritenute convergenti ed attendibili, mentre sono contraddittorie, tra loro discordanti e in contrasto con le altre risultanze (come risulterebbe dalla dettagliata analisi comparata, eseguita attraverso citazioni testuali). Mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla perizia per la trasposizione in italiano della telefonata in dialetto siciliano, e dall’accertamento se F. avesse all’epoca denunciato un furto di agnelli (la negatività di tale accertamento deporrebbe per l’assenza del movente ritenuto nelle sentenze di merito).

3) Mancata valutazione di prove decisive a discarico (sul punto dell’autovettura di proprietà dell’imputato, che non corrisponde a quella usata la sera dei fatti, e sull’ubicazione dell’azienda zootecnica del F.).

4) Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati.

5) Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle attenuanti generiche, e in ordine alla determinazione della pena base.

6) Mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso dovendo peraltro rilevarsi l’intervenuta prescrizione, già prima della sentenza di secondo grado, del reato sub e), che determina l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata sotto tale limitato profilo e l’eliminazione della pena relativa. 1) Le censure di cui al primo motivo, al di là della valutazione della loro possibile fondatezza, sono irrilevanti in quanto il contenuto della telefonata registrata, di cui era stata effettuata la trascrizione con perizia disposta dal primo giudice, non è stato di fatto utilizzato ai fini della decisione, nè nella sentenza di primo nè in quella di secondo grado, che pure ne ha ritenuto l’utilizzabilità. 2) Il secondo motivo, dietro la prima, apparente, censura di travisamento della prova, è per contro totalmente ed esclusivamente incentrato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa degli esiti delle testimonianze delle persone offese, a fronte della plausibile e logica interpretazione offertane dai giudici di merito, con il sostegno della certificazione medica delle lesioni patite dalla D.M., nonchè, circa il movente della condotta del prevenuto (verosimilmente rappresentato dal fatto che questi riteneva le pp.oo. responsabili di furto di ovini ai suoi danni), della testimonianza di C.G.. Infatti il ricorrente, pur deducendo il vizio di cui sopra, porta argomenti che si pongono invece come censura sul significato e sulla interpretazione dei dati acquisiti, non prospettabile in questa sede, essendo estraneo al giudizio di legittimità ogni discorso meramente confutativo del significato della prova, e della sua capacità dimostrativa: ogni censura, cioè, con la quale si prospetti, in via di mera contrapposizione dialettica, l’esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito.

D’altra parte nessun brano di verbalizzazione (quali gli stralci delle testimonianze delle pp.oo. riportati nel ricorso), per quanto significativo, può essere interpretato fuori del contesto in cui è inserito, che questa corte non conosce e non può valutare.

A diversamente ritenere, si trascurerebbe che gli aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono interamente al "merito", e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento, i soli rilevanti in questa sede.

Il secondo profilo di doglianza, relativo alla mancata assunzione di prova decisiva -la perizia per la trasposizione in italiano della telefonata in dialetto siciliano e l’accertamento se F. avesse all’epoca denunciato un furto di agnelli (la negatività del quale deporrebbe per l’assenza del movente ritenuto nelle sentenze di merito)-, è, sotto il primo aspetto, a parte ogni altra considerazione, irrilevante per non essere stato utilizzato, ai fini della decisione, il contenuto della telefonata, infondato sotto il secondo, avendo la corte territoriale argomentato, con motivazione logica, circa l’irrilevanza, in ordine al movente della condotta, della eventuale negatività di tale accertamento, in quanto F. potrebbe aver preferito non denunciare il furto di ovini subito.

3) Quanto all’asserita mancata valutazione di prove decisive a discarico (la mancata corrispondenza dell’autovettura di proprietà dell’imputato a quella usata la sera dei fatti, e l’ubicazione dell’azienda zootecnica del F.), si osserva che, mentre la corte territoriale ha puntualmente risposto sulla prima questione, già oggetto dei motivi d’appello, rilevando che non poteva escludersi che per la spedizione punitiva l’imputato si fosse servito dell’autovettura di altri (conclusione resa tra l’altro plausibile dalla circostanza che era accompagnato da un terzo, rimasto non identificato), la seconda appare di non chiara rilevanza, non avendo le decisioni di merito fatto leva su una diversa ubicazione dell’azienda.

4) Sul punto della violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati (fatta eccezione per il reato sub a, per quale e intervenuta assoluzione in secondo grado), va rilevato che il motivo costituisce reiterazione di analoga doglianza già prospettata con i motivi d’appello, a fronte di congrua ed esauriente motivazione dei giudici di primo e secondo grado. Il reato sub e) è peraltro colpito, come già ricordato, dalla causa estintiva della prescrizione.

5) e 6) Manifestamente infondato il quinto motivo del ricorso avendo la corte adeguatamente motivato, attraverso il richiamo alle caratteristiche dei fatti – spedizione notturna ai danni di persone immerse nel sonno, in una casa in cui si trovavano dei bambini – e alla personalità del prevenuto, censurato, la conferma del trattamento sanzionatorio, mentre è del tutto generico il sesto, con il quale si contesta la causazione di un danno.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo e) per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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