Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5535 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale appellante, Sig.ra A.M.D.N., ha a suo tempo ottenuto dalla Capitaneria di Porto di Gaeta (Latina) una concessione demaniale marittima ricadente nel litorale del Comune di Formia (Gaeta), nella quale ha attivato un chioscobar denominato M..

Più esattamente, il chioscobar è stato realizzato in Via Lungomare di Pianola, sulla spiaggia di Santo Janni.

L’Amministrazione Comunale di Formia, quale soggetto subdelegato in materia di demanio marittimo dalla Regione Lazio à sensi della L.R. 6 agosto 1999 n. 14, ha peraltro denegato il rinnovo di tale concessione demaniale con provvedimento prot. n. 35818 dd. 25 febbraio 2001 adottato dal Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio: e ciò nel presupposto di un asserito ampliamento abusivo di tale concessione, la quale riguarderebbe quindi, oltre all’originario manufatto regolarmente esteso per mq. 76, anche altro manufatto annesso, esteso in superficie per mq. 23, 31, ma – per l’appunto – non regolarmente assentito, realizzato in materiale ligneo asseritamente nel 1983 e adibito in parte a ripostiglio e per il resto a servizio igienico.

Avverso tale atto la D. N. ha proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione distaccata di Latina, un ricorso a tutt’oggi pendente sub R.G. 187 del 2001, non ancora definito al momento della presentazione della sentenza resa dalla medesima Sezione e qui impugnata, ma accolto medio tempore con sentenza n. 446 dd. 22 maggio 2005 pronunciata sempre dallo stesso giudice di primo grado.

La D. N. ha, comunque, nel frattempo presentato in data 30 marzo 1995 domanda di concessione in sanatoria per il predetto manufatto di mq. 23,31 à sensi dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche.

Il Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia ha peraltro espresso in data 7 dicembre 2000 parere negativo sull’istanza stessa, e in conseguenza di ciò con ordinanza n. 961 dd. 16 dicembre 2002 il Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio del Comune medesimo ha respinto la domanda della D. N., trattandosi "di opere rientranti in quelle non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, insistenti nel pubblico demanio marittimo".

1.2. La D. N. ha conseguentemente proposto sub R.G. 642 del 2004, sempre innanzi alla Sezione distaccata di Latina del T.A.R. per il Lazio, ricorso avverso il testé riferito provvedimento di diniego della sanatoria, nonché avverso il presupposto parere negativo emesso dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione sotto più profili degli artt. 32 e 33 della L. 47 del 1985, l’avvenuta violazione dell’art. 5 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24, violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 33 e 38 delle N.T.A. del Piano territoriale paesistico approvato dall’Amministrazione Regionale, sviamento dell’azione amministrativa, contraddittorietà intraprocedimentale, illegittimità derivata e difetto di motivazione.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Formia, eccependo preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per la sua reiezione.

1.4. Con sentenza n. 642 dd. 21 maggio 2004 il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso per quanto attiene al parere espresso in data 7 dicembre 2000 dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia e inammissibile per quanto attiene al diniego di condono emesso dal Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio del Comune medesimo, stante l’omessa impugnazione in termini dell’atto ad esso presupposto.

Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, ravvisando idonei motivi in tal senso.

2. Con l’appello in epigrafe la D. N. chiede ora la riforma di tale sentenza, contestando innanzitutto l’affermata tardività dell’impugnazione proposta avverso il predetto parere reso dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego del condono, e ha quindi riproposto anche nel presente grado di giudizio le medesime censure già dedotte innanzi al T.A.R..

3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Formia.

4. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa che, in effetti, il ricorso proposto in primo grado non poteva essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda il parere reso dal Responsabile del Servizio Vincoli e inammissibile per quanto attiene al provvedimento di diniego di rilascio del condono edilizio, posto che il parere emesso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo trova comunque origine nell’avvio del procedimento edilizio partitamente disciplinato anche nelle sue diverse scansioni temporali, trattandosi di atto che assume valenza esterna nella parte in cui esprime la valutazione che l’autorità medesima ha compiuto in ordine agli interessi attribuiti alla sua cura, nel mentre la concreta lesività del parere stesso si manifesta soltanto nel momento in cui esso è trasposto o comunque richiamato nell’atto conclusivo del procedimento, laddove quindi è definita la domanda di sanatoria edilizia (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 480 e 20 marzo 2000 n. 1511, nonché Sez. VI, 28 gennaio 1998 n. 114).

6. Nondimeno, la conseguente valutazione nel merito dell’impugnativa proposta in primo grado dall’appellante va definita in senso per lei negativo, dovendo il relativo ricorso essere comunque respinto.

In effetti, la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta à sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985 introdotti in un momento successivo all’edificazione non esclude di per sé la sanatoria, imponendo comunque la verifica di compatibilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (così Cons. Stato, A.P., 22 luglio 1999 n. 20).

Nel caso di specie il manufatto di cui trattasi risale asseritamente al 1983 e il vincolo discende dalla novellazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 disposta a suo tempo dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431, recepito dalla disciplina susseguente (cfr. art. 142, comma 1, lett. a, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o, del D.L.vo 26 marzo 2008 n. 63) e puntualmente reso ostativo agli effetti della sanatoria edilizia dall’art. 33 della L. 47 del 1985.

Va peraltro precisato che, à sensi dello stesso art. 1 del D.L. 312 del 1985 convertito in L. 431 del 1985 e del corrispondente art. 142, comma 1, lett. a), del D.L.vo 42 del 2004, la disciplina ivi contenuta non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, ovvero erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del medesimo D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, e a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate

In tal senso, l’art. 5, comma 5, della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che "ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo" ai sensi dellaallora vigente L. 29 giugno 1939 n. 1497 e, ora, dell’anzidetto art. 142 del D.L.vo 2004 n. 42, "con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate…alle attrezzature balneari… nonché ai servizi indispensabili per la loro fruizione", con la precisazione che i relativi manufatti "debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono comunque consistere in opere di carattere precario"; né va sottaciuto che, come rimarca a sua volta la stessa appellante, gli artt. 5 e 6 del vigente Piano paesistico contemplano "la possibilità di concedere autorizzazioni per la realizzazione di eventuali strutture rimovibili per l’assistenza ai bagnanti… il cui numero e localizzazione va demandato alla definizione di piani comunali di utilizzazione delle spiagge, con relativa valutazione degli espaces de charge compatibili, l’ubicazione degli accessi opportunamente distanziati e i relativi parcheggi".

Consta che il Piano comunale di utilizzazione delle spiagge, ovvero il piano comunale degli arenili di cui all’art. 5, comma 8, della L.R. 24 del 1998, è stato approvato dal Comune di Formia con deliberazione consiliare adottata il 17 dicembre 2004, ossia in epoca ampiamente successiva a quella in cui è stata respinta la domanda di condono presentata dalla D. N..

Da ciò pertanto discende che, alla data del 16 dicembre 2002 – nella quale è stato emesso il provvedimento di diniego del condono – e, a fortiori, alla data in cui è stato emesso il presupposto parere contrario alla concessione del condono medesimo, l’Amministrazione Comunale non poteva che determinarsi in senso negativo sull’istanza della D. N.; e ciò in quanto, a quel tempo, nessuna disciplina di piano aveva concretamente determinato i presupposti e i limiti per l’inserimento del manufatto di cui trattasi – tra l’altro, agevolmente rimuovibile – nell’ambito dell’arenile e, conseguentemente, non era all’epoca vigente nel territorio comunale alcuna disciplina di piano derogatrice del vincolo di cui all’art. 33 della L. 47 del 1985: vincolo che, pertanto, è stato quindi legittimamente opposto alla medesima D. N..

Né tale situazione di diritto, a quel tempo assolutamente ostativa per l’attuale appellante, ragionevolmente poteva essere superata in relazione ai pareri forniti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e dalla Capitaneria di Porto di Gaeta in senso favorevole alla condonabilità dell’opera (cfr. produzioni documentali da 1 a 5 di parte appellante), posto che il primo di tali pareri non proviene da Amministrazione competente a pronunciarsi in materia di demanio marittimo e il secondo è incentrato sulla sola esiguità dell’opera medesima, ma non reca alcuna valutazione in ordine all’anzidetta mancanza della disciplina di piano necessariamente imposta dalla legge statale e regionale al fine della valutazione della fattispecie.

6. La mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto – e come da motivazione – respinge il ricorso in primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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