T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1677 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’immediata definizione nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

CONSIDERATO, invero, che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva per sopravvenuta carenza di interesse; tanto perchè l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sull’istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio, determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva, l’improcedibilità conseguendo, in buona sostanza, all’obiettivo accertamento, in sede giudiziale, della sopravvenuta inefficacia dell’originario ordine di ripristino, imponendo l’istanza di sanatoria il riesame della questione, da parte dello stesso Ente, in luce della possibile conformità al vincolo delle opere stesse, che devono essere valutate non più in funzione del presupposto della loro mera difformità dal nulla osta ma, invece, anche tenendosi conto delle concrete ragioni dell’istanza, ai fini dell’accertamento sostanziale di lesività al contesto delle opere ritenute abusive, configurandosi cioè diversi ed autonomi presupposti per un eventuale rinnovato esercizio del potere sanzionatorio (in terminis, ancora di recente, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 350);

RITENUTO che le spese di lite possano essere compensate, ricorrendone giustificato motivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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