Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.S. è stato condannato per il reato di cui all’art. 494 c.p., per essersi presentato come vigile urbano, mostrando anche un tesserino, che in precedenza aveva denunciato come smarrito, mentre, invece, si trattava di un ex vigile urbano.

Con il ricorso per cassazione il B. deduceva il vizio di motivazione perchè di fronte a due testimonianze contrastanti – una sosteneva che si era presentato come vigile urbano, mentre l’altra come ex vigile – la corte aveva illogicamente preferito la prima versione, la erronea applicazione dell’art. 494 c.p., dovendosi, invece, ravvisare nei fatti la violazione dell’art. 498 c.p., depenalizzato dalla L. n. 507 del 1999 e la inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p. per avere determinato la pena ritenendo, tra l’altro, l’inesistente presupposto di precedenti penali a carico.

I fatti sono del (OMISSIS) ed il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è decorso il 5 giugno 2010.

I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati perchè le questioni concernenti la corretta qualificazione giuridica del fatto attribuito al ricorrente meriterebbero certamente di essere approfondite e perchè la determinazione della pena è fondata su circostanze – esistenza di precedenti penali – non corrette.

Pertanto il ricorso non può essere dichiarato inammissibile e il decorso del termine prescrizionale rileva.

Non ricorrono i presupposti per una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p., comma 2, perchè, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze di merito, non si può affermare che sia evidente la prova della estraneità del B. ai fatti contestati.

Bisogna, allora, prendere atto del decorso del tempo ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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