T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1670 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Come è stato rappresentato ai difensori delle parti presente alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendo i presupposti di cui all’art. cod. proc. amm, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente infondato.

Ed infatti:

1) È infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Quindi, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia utilizzato criteri predeterminati in base ai quali procedere alla valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

A sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

2)Contrariamente a quanto successivamente dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla l. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un’attività "scolastica" di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio Stato, Sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (Consiglio di stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

3)Proseguendo nell’esame delle censure contenute in ricorso, il Collegio osserva che il giudizio formulato comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).

Nella specie, le argomentazioni attoree non danno conto della sussistenza di un siffatto vizio.

4)Non meritano infine favorevole considerazione le argomentazioni che il ricorrente svolge con specifico riferimento all’11 comma 5 D.L.vo 166/2006 in quanto trattasi di norma riferita a fattispecie del tutto diversa qual è il "concorso" notarile.

5)- Né merita miglior sorte l’impugnazione dei verbali conteneti la determinazione dei criteri di valutazione in quanto le argomentazioni in argomento svolte dalla parte ricorrente risultano del tutto generiche e, in particolare, non indicano quali siano a suo avviso i criteri non sufficientemente dettagliati o addirittura errati. in modo insufficiente.

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertanto respinto, pur sussistendo comunque sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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