Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

U.M. è stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di cui all’art. 485 c.p. per avere, quale amministratore unico della Ursino Engering srl, formato falsa corrispondenza apparentemente proveniente da Orlando assicurazioni srl recante direttive in ordine alle modalità di liquidazione del danno subito per il furto di un rimorchio ed inviata alla Siat spa, Ispettorato sinistri.

Con il ricorso l’ U. ha dedotto la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, non essendo stata spesa alcuna parola nella sentenza impugnata in ordine al vantaggio conseguito, nè in relazione alla dedotta innocuità del falso;

chiedeva, inoltre, in subordine il ricorrente di tenere conto della intervenuta prescrizione del reato contestato.

I fatti sono del (OMISSIS) e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è decorso il 28 agosto 2010, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

I motivi di ricorso però sono inammissibili e, quindi, la intervenuta prescrizione, per giurisprudenza consolidata, non rileva.

Il motivo di ricorso si fonda, infatti, sulla pretesa inoffensività del falso e sulla assenza di un vantaggio per l’imputato.

Un fatto è rimasto, quindi, definitivamente accertato e cioè che l’ U. sia stato il falso autore della lettera inviata all’assicurazione.

Inoltre i giudici di merito hanno messo in evidenza che nella raccomandata, con la quale si era richiesta la liquidazione del danno, l’ U. aveva richiesto in modo esplicito che il pagamento fosse effettuato con bonifico bancario su un conto corrente intestato proprio all’imputato.

Siffatto elemento indica in modo chiaro l’interesse personale dell’ U. a ricevere il bonifico per conseguirne la relativa utilità.

Orbene in presenza di tali elementi, che non risultano superabili con le osservazioni del ricorrente, non è possibile affermare la innocuità del falso, nè ritenere che la corte di merito non abbia indicato il vantaggio che ne è derivato al ricorrente.

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impone di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare una somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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