Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P., all’epoca consigliere comunale di (OMISSIS), è stato condannato nei due gradi di merito per diffamazione di una rappresentanza del consiglio circoscrizionale di Bagnoli, fatto commesso il (OMISSIS).

Con il ricorso per cassazione D.P. deduceva la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 4, e la conseguente incompetenza per materia del tribunale, la mancata indicazione delle circostanze oggetto di esame della lista testimoniale del pubblico ministero ex art. 468 c.p.p. e violazione dell’art. 604 c.p.p., comma 4, il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica, la sussistenza della scriminante della provocazione, il difetto della condizione di procedibilità.

I fatti risalgono al 2 agosto 2002 ed i termini di prescrizione di sette anni e sei mesi sono scaduti, tenuto conto anche della sospensione del termine, il 9 febbraio 2010, ovvero dopo la pronuncia della decisione di secondo grado.

I motivi di ricorso non sono inammissibili perchè non appaiono manifestamente infondati nè di merito, ed anzi il motivo concernente la insussistenza della aggravante contestata appare fondato perchè le frasi ritenute diffamatorie erano indirizzate a specifiche persone e non all’intero consiglio circoscrizionale. Non ricorrono i presupposti per una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze dei precedenti gradi di giurisdizione; non vi sono elementi per ritenere evidente la prova della estraneità del D. ai fatti contestati o per ritenere che non si tratti di frasi offensive. Non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero perchè, quando si verifichi una causa estintiva del reato, il giudice in ogni stato e grado ne deve prendere atto anche di ufficio e dichiararla e ciò anche al fine di evitare attività processuali superflue.

Si deve, allora, prendere atto del tempo decorso ed annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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