Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2012, n. 1603 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Chiavari il 4 giugno 2002 accoglieva, la domanda proposta da B.T. e M.S., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia C., che al momento dei parto – il (OMISSIS) – riportava la frattura del braccio sinistro con distacco di ossa, muscoli e nervi con conseguente impossibilità di utilizzare il braccio stesso, nei confronti della ASL (OMISSIS) Chiavarese e del Dott. Mo.Gi. e, per l’effetto, riteneva la responsabilità per colpa del sanitario e condannava la ASL di cui il medico era dipendente.

Su gravame della ASL la Corte di appello di Genova il 5 agosto 2008 ha riformato parzialmente la sentenza di prime cure, riconoscendo come non dovuto agli originari attori il danno morale jure proprio nella misura di Euro 4.000,00 ciascuno e per il rimborso delle spese mediche e fisioterapiche relative ai periodo della minore età di B.C., pari ad Euro 9.000,00 e confermava nel resto, condannando i genitori a restituire all’Ospedale di Chiavari – ASL (OMISSIS) Chiavarese – la somma di Euro 33.317, 10, oltre interessi legali a fare data dal 1 luglio 2003, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un quarto.

La riforma parziale è stata motivata dal giudice dell’appello sulla ritenuta circostanza che la domanda dei genitori circa il risarcimento dei danni subiti durante la minore età dalla figlia sarebbe stata abbandonata in quanto non proposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione B. T., M.S. in proprio e quali rappresentanti legali della propria figlia, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Azienda ASL (OMISSIS) di Chiavari, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Per quel che interessa in questa sede il Collegio osserva quanto segue.

1. – Il giudice dell’appello in ordine alla domanda dei coniugi e genitori circa il risarcimento dei danni subiti durante la minore età dalla loro figlia ha ritenuto abbandonata la domanda, in quanto non sarebbe stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, per cui la somma liquidata dal Tribunale per i primi 18 anni della stessa e, quindi, ammontanti ad Euro 9.000,00 andava sottratta con obbligo di restituzione (p. 12 sentenza impugnata).

Su questa decurtazione si incentra il primo motivo dei ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3), con il quale i ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto statuito con la sentenza impugnata vi sarebbe violazione dell’art. 189 c.p.c., perchè non sarebbero state interpretate nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti o non si sarebbe tenuto conto, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, della complessa condotta processuale della parte o della stretta connessione della domanda non proposta con quelle specificamente formulate.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la domanda proposta con atto di citazione era strettamente connessa alla domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non che aveva dato origine ai fatti di causa e formulate nelle conclusioni.

Questa doglianza, contrariamente a quanto eccepisce la resistente ASL non è inammissibile nè per la genericità ed irrilevanza del quesito di diritto, nè perchè essa avrebbe dovuto essere ricompresa sotto il vizio di motivazione.

2. – Al riguardo osserva il Collegio che l’atto introduttivo del giudizio fu proposto dai B. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà ed è incontroverso che con esso fu chiesto il risarcimento dei danni morali e biologici patiti dalla figlia con condanna del sanitario che raccolse il parto e dell’ospedale.

Nel corso del giudizio di primo grado gli attori rinunciarono alla domanda nei confronti del sanitario contro cui si erano costituiti parte civile nel processo penale, per cui il Tribunale dichiarava la estinzione del giudizio nei suoi confronto, che, invece, proseguiva nei confronti della ASL. Nelle conclusioni avanti al Tribunale, che i ricorrenti riportano in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, si richiese al n. 2 delle stesse "il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non che hanno origine per i fatti di causa", con l’indicazione del quantum.

Ne consegue che effettivamente il giudice dell’appello, distinguendo tra titolarità del danno (patrimoniale) per le spese mediche e fisioterapeutiche che ricade sui genitori per il periodo compreso tra la nascita e il raggiungimento della maggiore età e danni subiti dalla minore durante la maggiore era, la cui titolarità è stata riconosciuta spettante in capo alla figlia, nel momento in cui ha ritenuto abbandonata la domanda relativa al risarcimento per i danni subiti durante la minore età, la cui titolarità spetta ai genitori, ha violato l’art. 189 c.p.c..

Infatti, in linea di principio la omessa ripetizione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 c.p.c. di una delle domande proposte con l’atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della domanda, sicchè il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, malgrado tale omissione, sussistano elementi sufficienti, ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa (Cass. n. 14964/00).

Tale presunzione di rinuncia tacita non è ravvisabile se non dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte da cui è possibile desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesso (Cass. n. 3593/10).

In virtù di questo orientamento interpretativo, che il Collegio condivide e ribadisce, in relazione al caso in esame va osservato, alla luce delle conclusioni sopra riportate nel ricorso e sulla cui aderenza agli atti processuali non vi è alcuna contestazione della ASL, che la censura merita accoglimento, non avendo ottemperato all’indirizzo interpretativo, sopra richiamato, il giudice dell’appello (v. p. 12 sentenza impugnata).

3. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1226, 2059 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che il giudice; dell’appello, pur avendo riconosciuto, in base alla nuova CTU espletata in quel grado, un grado di invalidità ben maggiore di quello riconosciute in primo grado, non ha disposto il relativo aumento perchè essi non avevano posto specifica demanda di revisione della quantificazione del suddetto danno in sede di precisazione delle conclusioni.

Questa doglianza è infondata.

Difatti, i coniugi B., che pur essendo parte uscita totalmente vittoriosa in prime grado, non dovevano affatto proporre appello incidentale, tuttavia nelle conclusioni in appello invece di richiedere, come hanno fatto, la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata, ben avrebbero potuto richiedere in via esplicita e specifica che il giudice dell’appello rideterminasse la quantificazione del danno, essendo comunque anche il processo di appello governato dalla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ossia dalla disponibilità delle parti.

Infatti, la nuova determinazione non è stata effettuata perchè non richiesta la specifica revisione della quantificazione in sede di precisazione delle conclusioni avanti al giudice dell’appello, altrimenti, statuendo diversamente, il giudice dell’appello sarebbe incorso nei vizio di cui all’art. 112 c.p.c..

4. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in estrema sintesi i ricorrenti si dolgono di essere stati condannati a restituire le somme risarcitorie in eccesso rispetto agli importi dovuti, a seguito di quanto ricevuto a titolo di provvisionale in sede penale accordata per la condanna per lesioni personali del medico operante, mentre la richiesta liquidazione dei danni riguardava la riconosciuta ed accertata responsabilità della ASL, la censura merita accoglimento.

Va, infatti, posto in rilievo che dopo l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con S.U. n. 577/08 è stato definitivamente chiarito che la responsabilità tra medico, operante e dipendente dalla struttura, nei confronti del paziente è ben diversa da quella rinvenibile tra struttura e paziente (Cass. n. 1538/10; Cass. n. 20101/09).

Ciò posto, nella specie, la provvisionale fu accordata in riferimento alla sentenza di condanna in sede penale, cui era totalmente assente ed estranea la ASL, del sanitario, ossia si riferiva alla sua sola responsabilità, tanto è che il successivo giudizio civile è stato dichiarato estinto per rinuncia.

Mantenute in piedi il giudizio nei confronti della ASL ed accertatane la responsabilità in merito ai danni lamentati, ne consegue la assoluta ininfluenza dell’accordata provvisionale, anche perchè la sentenza del Tribunale non ha dichiarato la responsabilità solidale del sanitario e della struttura.

Ne consegue che il motivo va accolto.

Conclusivamente, va respinto il secondo motivo del ricorso; vanno accolti il primo e terzo motivo e nell’ambito dei motivi accolti la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo dei ricorso e nei limiti dei motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione; rigetta nei resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *