Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale B.M. è stato condannato alla pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole di furto aggravato.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione dell’art. 159 c.p. in quanto, dovendosi applicare la nuova disciplina, la sospensione della prescrizione non poteva superare per più di giorni 60 il periodo di tempo relativo all’impedimento del difensore, 2) carenza dell’apparato motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorie. Il giudicante non ha adeguatamente motivato circa la ragione per la quale le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti, attesa la incensuratezza dell’imputato e la moderata gravità del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzi al giudice di appello, il B. aveva eccepito la maturata prescrizione, che erroneamente non è stata riconosciuta.

Al procedimento in esame si applica il "nuovo" regime della prescrizione ( L. n. 251 del 2005), che distingue il rinvio dovuto al legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, dal rinvio non riconducibile a tale categoria di cause.

Ebbene, è stato ritenuto che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento (ASN 200825714-RV 240460).

Il periodo in questione è quello dal (OMISSIS), per un totale di mesi otto. E’da rilevare, tuttavia, che, in precedenza, fu disposto altro rinvio, giustificato dal concomitante impegno del difensore. Dall’udienza del giorno 8.11.2006, la trattazione della causa fu rinviata al 21.3.2007.

In tal caso, tuttavia, per quel che si è detto sopra, il periodo massimo di sospensione doveva essere fissato in 60 giorni (più uno, vale a dire quello del legittimo impedimento) con la conclusione che il periodo di sospensione del corso della prescrizione andava fissato in mesi 10 e giorni 1. La scadenza del termine prescrizionale, astrattamente fissata per il 24.8.2009 (essendo stato il reato commesso il (OMISSIS)) deve "slittare" in avanti, come premesso, di mesi 10 e giorni 1, vale a dire al 25.6.2010.

Il che sta a significare che, al momento della emanazione della sentenza di secondo grado (1.7.2010), il reato era già prescritto, come invano rappresentato dalla difesa dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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