Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12.2.1999 la Labor s.a.s. di P. A., quest’ultimo in proprio e C.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per sentirla condannare alla restituzione di quanto da essa indebitamente percepito.

In proposito P. e C. precisavano di essere stati soci unici della Labor, della Immobiliare Agricola s.a.s. e della Cerere s.n.c.; che le prime due società erano state dichiarate fallite, mentre la terza era stata estinta; che la Banca si era insinuata al passivo di ciascuno dei fallimenti per la somma di L. 796.165.370, somma però asseritamente non dovuta nella sua interezza, per effetto dell’illegittimo addebito di interessi in misura ultralegale.

La Banca, costituitasi, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto azionato e chiedeva comunque il rigetto della domanda, richiesta che il tribunale accoglieva decidendo in conformità.

La decisione di rigetto adottata in primo grado veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia, che segnatamente rilevava l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dagli originari attori, in ragione della duplice considerazione che il fallimento non sospenderebbe il termine di prescrizione, mentre il "dies a quo" del termine coinciderebbe con la data di chiusura del conto corrente (i fallimenti erano stati dichiarati nel (OMISSIS)) e della revoca degli affidamenti.

Avverso la sentenza la Labor, P. e C. proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva la Cassa di Risparmio del Veneto (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) con controricorso.

Entrambe le parti depositavano infine memoria, con la quale la Cassa di Risparmio, fra l’altro, deduceva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè iscritto a ruolo tardivamente. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.1.2012.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per il ravvisato contrasto fra la motivazione della sentenza – che avrebbe riconosciuto la legittimazione di P. e C. – ed il dispositivo – che viceversa l’avrebbe esclusa – (primo motivo), nonchè in ragione dell’errata individuazione del termine iniziale di decorrenza ai fini della prescrizione del credito (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte tardivamente.

L’art. 369 c.p.c., stabilisce infatti che, a pena di improcedibilità, il deposito dell’atto di impugnazione debba essere effettuato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione.

Nella specie i ricorrenti hanno eseguito una duplice notifica nei confronti dell’intimata, entrambe nella data del 5 maggio 2011 (tale è il termine iniziale di decorrenza per il notificante), mentre il successivo deposito del ricorso ha avuto luogo in data 26 maggio 2011, vale a dire oltre il termine di venti giorni normativamente previsto, non essendo festivo il giorno di scadenza.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna solidale dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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