Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34834 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale L.O. fu condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del delitto ex art. 483 c.p., perchè, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata in data 11.3.2003 all’UNIRE, contestualmente a domanda di partecipazione al bando di esame per il conseguimento della "patente di gentleman", affermava di non aver riportato condanne penali.

Il predetto documento, a quanto si apprende dalla sentenza impugnata, è necessario per condurre cavalli da trotto come amatore, non professionista.

Ricorre per cassazione l’interessato e deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 483 c.p., atteso che trattasi di falso innocuo in quanto la predetta dichiarazione non era necessaria per ottenere la "patente di gentleman", che in effetti l’imputato ha ottenuto. Nessuna indagine ha condotto il giudice di appello sulla volontarietà della dichiarazione e la consapevolezza della sua falsità. Al proposito, la Corte romana si limita ad asserire che la sentenza di condanna era passata in giudicato, che essa non conteneva il beneficio della non menzione e che non risulta affatto che sia intervenuta riabilitazione. Ma non si vede come tali considerazioni possano incidere sulla prova della sussistenza dell’elemento psicologico;

2) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, la quale è tautologica atteso che il fatto storico del passaggio in giudicato della sentenza nulla spiega;

3) violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione, maturata in data 11.11.2008.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ( D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 in relazione all’art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorchè si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto (ASN 201016275-RV 247260 e, in genere sulla dichiarazione sostitutiva, vedasi anche ASN 2OO535163-RV 232565; ASN 200322021-RV 227147).

La medesima logica ovviamente va applicata in relazione alla richiesta della "patente del gentleman".

La sentenza impugnata poi deve ritenersi adeguatamente motivata nella parte in cui rappresenta che il L. non aveva ottenuto la non menzione (con sentenza passata in giudicato) nè, la riabilitazione, atteso che, proprio assumendo di credere di avere ottenuto la riabilitazione, il L. ha inteso difendersi. La mancata concessione della non menzione viene ricordata per significare che lo stesso L., dalla semplice lettura del suo certificato penalty avrebbe potuto accorgersi della permanenza della annotazione.

Il calcolo della prescrizione va effettuato "per interruzione", dunque, nel caso in esame, essa matura il giorno 11.9.2010, cui vanno aggiunti giorni 25 di sospensione.

Si giunge così al 5.11.2010, vale a dire a data posteriore alla sentenza di secondo grado. La inammissibilità del ricorso rende inoperante la causa estintiva.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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