T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 815 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ingiunzione di sgombero n. 82 del 09.03.2004 con la quale il Comune di Gaeta ha ingiunto ai ricorrenti di rilasciare una presunta area demaniale marittima di mq. 138,00 e di rimuovere le opere realizzate sulla suddetta area (zona cementata con tettoia, recinzione, accesso ecc.) sita in Gaeta, località Arenauta, in catasto al foglio 29, part. 36, 102, 103, 105, 143 e 144, confinante con l’arenile demaniale. Si impugna poi la delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001 nella parte in cui attribuisce ai Comuni la potestà di emanare provvedimenti in autotutela.

Con ordinanza collegiale R.O. 459/2004 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti che l’amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria in confronto ai ricorrenti i quali non hanno potuto partecipare al procedimento culminante con l’ingiunzione di sgombero e, pertanto, non hanno potuto controdedurre in ordine alla natura non demaniale del terreno in contestazione. Le censure sono fondate. Infatti, il provvedimento impugnato si fonda su un accertamento unilaterale condotto dall’amministrazione senza la doverosa partecipazione dei diretti interessati, soprattutto alla luce del fatto che manca un’obiettiva certezza circa l’esatta ubicazione del confine tra proprietà privata e pubblico demanio marittimo dal momento che difetta il procedimento di delimitazione ex art. 32 c.nav. e 54 reg. nav. mar. L’incertezza è ancor più evidente ove si consideri che uno dei ricorrenti (C.G.) è stato assolto in sede penale "non insistendo le opere oggetto di contestazione su zona demaniale marittima, bensì su proprietà privata". Evidente è quindi il vizio di violazione di legge ex art. 7 L. 241/90 oltreché difetto di istruttoria.

Assorbiti gli altri vizi dedotti in via subordinata, deve essere disattesa la censura di incompetenza per eccesso di delega da parte del Comune posto che la delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001 non è illegittima là dove attribuisce ai Comuni la potestà di emanare provvedimenti in autotutela, dovendosi ragionevolmente ritenere che nelle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali vi siano anche quelle di controllo e di autotutela della proprietà demaniale.

Il ricorso è fondato per i motivi sopra esposti e va accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in E. 1.000, sono poste a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in Euro.1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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