Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 7672/1998, il Tribunale di Milano, basandosi su una consulenza tecnica d’ufficio assunta in corso di causa, accertava la violazione ad opera della For. El. s.p.a del brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto "un dispositivo per il riempimento di telai distanziatori con materiale igroscopico" appartenente a L. P., che aveva agito in proprio e quale legale rappresentante della licenziataria Glastechnische Industrie Peter Lisec G.m.b.H., impresa austriaca del settore vetrario.

Sul gravame della For.El. s.p.a, la Corte d’appello di Milano, disposta una seconda consulenza tecnica, confermava la validità de brevetto, identificando il salto inventivo, da esso fatto compiere alla tecnica. Nell’affrontare poi il tema delle contraffazioni, osservava che non era la funzione, bensì la struttura della macchina ad essere protetta; e discostandosi dal parere del consulente tecnico, escludeva la contraffazione del brevetto da parte dei modelli della For.El s.p.a., dal momento che le varianti riscontrate nelle due macchine in questione non costituivano soluzioni tecniche equivalenti a quelle rivendicate.

Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso del L., questa Corte, con sentenza 13 Gennaio 2004, rilevato il vizio di motivazione sulla questione dell’equivalenza, o no, della soluzione tecnica adottata dalla For.el. s.p.a., cassava la sentenza e rinviava ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Il giudice del rinvio, con sentenza 10 ottobre 2006, ritenuto che l’apparecchiatura di fabbricazione Forel costituiva contraffazione per equivalente del macchinario brevettato L., condannava la Forel al risarcimento del danno da determinare in separato giudizio.

Avverso la sentenza, notificata il 15 novembre 2006, la Forel proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi e notificato il 28 dicembre 2006.

Resisteva con controricorso il L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Glastechnische Industrie Peter Lisec G.m.b.H. Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 14 dicembre 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Anche a prescindere dal rilievo che gli stessi motivi di censura omettono perfino l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano ( art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), si osserva, in linea di diritto, come la predetta norma si applichi ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la loro data di notifica (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067).

Il requisito ivi previsto, a pena d’inammissibilità, del quesito di diritto, o alternativamente, per le censure ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, del momento di sintesi finale con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza motiva la rende inidonea a giustificare la decisione, è quindi tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza);

ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame, solo in chiusura della parte argomentativa dei vari motivi, sono formulate – in forma peraltro, riassuntiva ed indifferenziata – delle indicazioni affatto generiche ed astratte, prive come sono di alcun addentellato puntuale con le questioni specifiche della fattispecie concreta tuttora sub judice ("Una realizzazione successiva non può essere ritenuta in violazione di brevetto per equivalenza allorchè: 1) essa deve essere considerata inventiva al tempo – della priorità o del deposito – del brevetto di cui si assume la contraffazione, oppure quando 2) risolve un problema tecnico specifico diverso da quello risolto nelle rivendicazioni del brevetto; 3) e quando utilizza una diversa struttura o costruzione;

4) e quando il titolare del brevetto abbia in modo esplicito o implicito rifiutato la protezione su tale realizzazione o su realizzazioni equivalenti").

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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