Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1598

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23 aprile 1999 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della domanda di revindica proposta da D.R. F., dichiarava quest’ultimo proprietario della casetta rurale e della zona di terreno circostante, occupate da P.R., che, per l’effetto, condannava al rilascio, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza proponeva gravame dinanzi la Corte d’appello di Catanzaro il sig. L.R.G., nella qualità di erede della signora P., deducendo la carenza di prova del diritto di proprietà.

Dopo l’integrazione del contraddicono nei confronti degli eredi di D.R.F., la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 17 gennaio 2008 dichiarava inammissibile il gravame per tardività, in quanto proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza da parte del difensore degli eredi D.R..

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il sig. L.R.G., deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 286, 299, 300, 303, 327, 328, 330 cod. proc. civ. e art. 1722 cod. civ., n. 4, per invalidità della notifica della sentenza, curata da difensore privo di procura degli eredi dell’originario attore, deceduto nel corso del giudizio di primo grado.

Le signore D.R.E., D.R.M. e C.I., eredi D.R.F., non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 2 dicembre 2011, il Procuratore generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non si può attribuire efficacia ultrattiva alla procura rilasciata nel corso di giudizio di primo grado dalla parte attrice, deceduta dopo la chiusura dell’udienza collegiale dinanzi al Tribunale di Castrovillari. La disciplina dettata dall’art. 300 cod. proc. civ., commi 1 e 2, che attribuisce al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio i soggetto che gli abbia conferito il mandato anche se questi sia nel frattempo deceduto o diventato incapace costituisce deroga al principio dettato dall’art. 1722 cod. civ., n. 4, che sancisce l’estinzione del mandato per morte (o interdizione, o inabilitazione) del mandante o del mandatario; e dev’essere quindi contenuta entro il rigoroso ambito delimitato dalla norma speciale processuale: e cioè, nei limiti della fase in cui si è verificato l’effetto interruttivo (Cass., sezioni unite, 28 luglio 2005, n. 15.783).

Ne consegue che legittimata attivamente e passivamente alla notifica della sentenza (così come alla proposizione del gravame) è solo la persona succeduta jure hereditario, cui si è trasferita la capacità di stare in giudizio. Nella specie, la notifica della sentenza curata da difensore privo di procura delle signore D.R. e C., eredi dell’originario attore D.R.F., morto dopo l’udienza collegiale di primo grado, era quindi inidonea ai fini sollecitatori della proposizione del gravame entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.; restando applicabile, per contro, il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rispettato, nella specie, dall’appellante L.R..

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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