Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La corte di appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere contro C.G. per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 c.p., n. 7 perchè, esclusa la suddetta aggravante in quanto insussistente, l’azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela.

Con il ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625 c.p., n. 7 ed il vizio di motivazione.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal procuratore generale non sono manifestamente infondati e, quindi, il ricorso non può ritenersi inammissibile, ma anzi appare fondato tenuto conto della più recente giurisprudenza sul punto (Cass. n. 21456 del 17 aprile 2002, Tirone).

Bisogna allora tenere conto del tempo decorso, essendoli termine prescrizionale di sette anni e sei mesi decorso il 26 giugno 2010, tenuto conto anche di ventisette giorni di sospensione della prescrizione, dal momento che il fatto è stato commesso il 30 novembre 2002.

Il reato si è, pertanto, estinto per prescrizione.

Anche se si dovesse ritenere fondato il motivo di ricorso non si potrebbe disporre il rinvio al giudice di merito, dovendosi dichiarare immediatamente la estinzione del reato.

Non sussistono i presupposti per una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalle motivazioni delle due sentenze di merito.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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