T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 813 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 2 marzo 2009 – depositato in pari data -, il ricorrente impugna l’ordinanza n. 508 del 19 dicembre 2008 emessa dal Dirigente del IV Settore del Comune di Aprilia, avente ad oggetto: "Area ubicata in Campoleone – loc. Sassi Rossi. Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione. Diffida.";

Considerato che il ricorso deve, per come già anticipato in sede cautelare, ritenersi fondato con riferimento al primo motivo di diritto con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative;

Considerato in particolare che, con riferimento a detta censura, non possono esser condivise le prospettazioni rassegnate dal resistente con la memoria di costituzione in quanto: (a) le indicazioni che si traggono dall’atto di compravendita del 2005 ed alle quali il comune ha fatto risalire la conoscenza della pregressa situazione, interessano la disciplina del costituito rapporto giuridico con specifico riguardo all’eventuale regime di responsabilità connessa alle precedenti vicende, il che non può rilevare quanto alla dovuta tutela delle garanzie accordate al nuovo proprietario, garanzie che tra l’altro sono occasionate dalla conclusione dell’avviato procedimento segnato da momenti anche successivi rispetto alla comunicazione di avvio del 23 giugno 2003 recapitata alla precedente proprietaria; (b) sotto diverso profilo il contenuto dell’impugnata ordinanza certifica che il comune, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, ha comunque eseguito gli accertamenti fondanti la deduzione a carico dell’attuale proprietario e ricorrente di obblighi specifici;

Considerato che la fondatezza del motivo in esame consente di assorbire ogni altra censura perché le tematiche sottese agli altri motivi possono costituire materia del contraddittorio procedimentale, appunto deputato ad un coinvolgimento che ammette l’interessato ad interloquire su ogni aspetto e/o questione che dovesse rilevare ai fini delle misure necessarie;

Considerato che le spese di giudizio possono esser compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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