Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1597

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria non sentenza del 22 ottobre 2008 ha confermato la decisione 12 maggio 1993 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato il Ministero delle Infrastrutture al risarcimento del danno per l’avvenuta illegittima espropriazione nell’anno 1983 di un terreno di proprietà di A. G. e P.F. ubicato in località (OMISSIS) (in catasto all’art. 2362, fg. 21 part. 116) per la realizzazione di una struttura carceraria. Ha osservato al riguardo che pur avendo il fondo destinazione edificatoria perchè incluso in zona F del vigente P.R.G. con utilizzazione pubblicistica, restava ferma la valutazione del terreno compiuta dal Tribunale in base al criterio sintetico-comparativo,confermata dalla c.t. eseguita in grado di appello.

Per la cassazione della sentenza il Ministero ha proposto ricorso affidato ad un motivo; mentre le P. non hanno spiegato difesa.

Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.LgS. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del T.U. sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/2007), l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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