Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34831

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe la CdA di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale I.P. è stato condannato alla pena di giustizia perchè ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 611 c.p. in danno di L.M. A. e D.R.S..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 601 c.p.p. in relazione all’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a) per nullità del decreto di citazione emesso a carico di I. (e non I.) P., come è stato possibile costatare dall’estratto contumaciale.

La nullità predetta comporta la nullità della sentenza, in quanto emessa a carico di un imputato mai citato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Quello denunziato dal ricorrente è un mero errore materiale che non ha determinato conseguenza alcuna. La sostituzione della consonante "P" alla "N" non ha certo determinato incertezza circa la identità della persona citata, attesa la perfetta corrispondenza degli altri dati (luogo e giorno di nascita, indirizzo, ecc.) il decreto, poi risulta regolarmente notificato.

Il ricorrente, quindi, doveva ritenersi perfettamente a conoscenza della imputazione, della pendenza del processo, del giorno di celebrazione della stessa.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo fissare in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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