T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 812 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 15 gennaio 2009, depositato in pari data, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 506 del 19 dicembre 2008, con la quale il Dirigente del IV Settore del comune di Aprilia l’ha diffidata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione dell’area ubicata in via Scrivia, località Sant’Apollonia, deducendo: eccesso di potere per erroneità dei presupposti – erronea individuazione dell’area – violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, incompetenza – violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 152/2006, della L.R. n. 27/1998 e del piano delle bonifiche approvato dalla regione Lazio con D.G.R. n. 112/2002 – violazione e falsa applicazione dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – sviamento – violazione e falsa applicazione degli artt. 197, 239, 24, 244, 253 del D. Lgs. 152/2006 – incompetenza.

2 Con decreto presidenziale n. 24 del 16 gennaio 2009 è stata accolta la tutela cautelare anticipata, confermata con ordinanza 39 del 19 gennaio 2009.

3 Con atto, consegnato per la notifica il 4 marzo 2009, notificato in pari data, depositato il successivo 13, la ricorrente ha poi impugnato: – la determinazione n. 7 del 17 ottobre 2005, conosciuta il 13 gennaio 2009, con la quale il responsabile del servizio ecologia del comune di Aprilia ha approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi del D.M. 471/99 – Procedura in danno ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 22/97 e s.m., area ubicata in Via Scrivia, località Sant’Apollonia, proprietà Società G.A.L. srl; – la deliberazione di G.C. del Comune di Aprilia n. 185 del 9 aprile 2003, conosciuta il 19 febbraio 2009, di affidamento dell’incarico di progettazione "attività e interventi relativi alla bonifica e messa in sicurezza di alcuni siti nel territorio del Comune di Aprilia" nella parte relativa al sito di via Scrivia; – la deliberazione di G.C. del Comune d Aprilia n. 174 del 20 novembre 2002, conosciuta il 19 febbraio 2009, di "accettazione formale di impegni, onde accedere ai finanziamenti messi a disposizione della Regione Lazio" relativi ad interventi di bonifica e messa in sicurezza di rifiuti rinvenuti in alcune aree comunali, nella parte relativa al sito di via Scrivia. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, dell’art. 17, commi, 10 e 11 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell’art. 17 D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, degli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità e carenza dei presupposti, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento.

3 Il comune di Aprilia si è costituito in data 19 maggio 2010 con produzione documentale e memoria con la quale ha argomentato l’infondatezza delle domande.

4 La ricorrente ha versato, in data 2 marzo 2011, memoria conclusiva e di replica.

5 Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo la ricorrente argomenta l’erronea individuazione dell’area, concludendo nel senso che "… il Comune emette l’ordine di messa in sicurezza non già del sito interessato alla raccolta, ma di un appezzamento di terreno vicino appartenente ad un diverso proprietario.". Tale assunto si collega: (a) al riconoscimento della proprietà "… del terreno e dei fabbricati rurali di cui alle particelle indicate nell’ordinanza…", conferiti dalla G.A.L. s.r.l.; (b) alle locazioni di terreno – contratti del 15 febbraio 1985 e 29 dicembre 1986 – intercorsi tra quest’ultima e la Aprilmacero esercente l’attività di smaltimento di rifiuti; (c) al fatto che la Aprilmacero e la S.p.a. S. & C.M., ad essa subentrata, hanno esercitato per conto del comune e sui terreni condotti in locazione l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sino al 5 aprile 1987; (d) al fatto che l’area a suo tempo interessata dallo smaltimento "… non è di proprietà della FRALES né lo è mai stata, avendo essa ricevuta dalla società GAL un altro e diverso appezzamento di terreno identificato da altre e diverse particelle.".

2 La tesi della ricorrente non può esser condivisa.

2.1 Dal testo dell’ordinanza impugnata emerge che le vicende connesse al pregresso esercizio dell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani non giustificano da sole la misura adottata. Ed, infatti, l’ordinanza interessa un ambito territoriale specifico caratterizzato da una situazione di diffuso inquinamento rapportato, non solo alla parte di territorio a suo tempo destinato, in forza di atti giuridici (autorizzazione; contratti di locazione), allo svolgimento del servizio, ma al deposito incontrollato di rifiuti nocivi oltre i limiti di efficacia, anche territoriali, degli atti autorizzativi nonché costitutivi dei rapporti privati sottesi.

2.2 Ad ulteriore specificazione va poi evidenziato che la tesi della ricorrente contrasta con le risultanze documentali versate dal resistente il 19 maggio 2010.

2.3 Dall’allegato n. 3 emerge che la Aprilmacero presentò, a suo tempo, un progetto di adeguamento della discarica per "L’area… riportata nel catasto del Comune di Aprilia al foglio 88 con i mapp. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 ed al foglio 93 con i mapp. 8/15/20/51/64/130. Tale area coincide con quella di cui all’ordinanza impugnata la quale richiama, quanto al foglio 88, le particelle dal n. 1 al n. 9 – dal n. 13 al n. 16 – dal n. 19 al n. 23, quanto al foglio n. 93, le particelle nn. 182, 183, 184, 185 e 186 (derivanti dalla n. 15) e la particella n. 130.

2.4 Dopo la chiusura del sito, ricondotta dalla ricorrente al 5 aprile 1987, la scheda del 1° agosto 1995 (sub allegato 5 della produzione del comune), rappresenta la necessità di un intervento di bonifica del sito, inquinato da rifiuti solidi e da rifiuti speciali, in località "Sant’Apollonia", Via Scrivia (già Via della Moletta) localizzato in area "… contrassegnata nella mappa catastale con il foglio n° 88 mappali da 1 a 23 e al foglio n° 93 mappali 8/15/20/51/64/130…". Anche nel caso, il raffronto tra tali ultimi dati e quelli di cui al provvedimento contestato, certifica una coincidenza tra sito nel quale sono stati reperiti i rifiuti e sito al quale si riferisce la misura.

2.5 Il che è infine certificato anche dalla pagina 6 "inquadramento del sito" del piano della caratterizzazione dell’ottobre 2003 (sub allegato 9 di cui alla citata produzione).

2.6 Le indicazioni che si traggono dalla su citata documentazione hanno indotto la ricorrente a predisporre una memoria dedicata a contrastare, sotto diversi profili, le conclusioni che il resistente ha prospettato sulla base della documentazione depositata. Quanto rappresentato in detta memoria non può esser condiviso, perché: (a) la contestata rilevanza probatoria degli atti depositati dal comune è genericamente supportata ove si consideri che detti atti sono inseriti e/o presupposti nel procedimento a suo tempo avviato, promanano da amministrazioni pubbliche (verbali di sopralluogo della ASL) e comunque in altri provvedimenti amministrativi (ad esempio delibera di conferimento dell’incarico) hanno la loro fonte (piano di caratterizzazione dell’ottobre del 2003); (b) quanto poi alle indicazioni interessanti le modalità ed i contenuti degli accertamenti presupposti, ne va dichiarata l’inammissibilità perchè le stesse integrano la prospettazione, con semplice memoria, di ulteriori profili del lamentato eccesso di potere introduttivamente dedicato alla sola erronea individuazione delle aree.

2.7 In conclusione, per le riportate indicazioni in fatto e per quanto esposto in tale sede sub 2.1, il primo motivo va respinto.

3 Con il secondo motivo la ricorrente argomenta diversi profili di censura lamentando: (a) la violazione delle garanzie partecipative in esito all’approvazione, in data 25 settembre 2007, del II Accordo Integrativo di Programma Quadro APQ8 Bonifica dei siti inquinati, nel quale è stato incluso l’intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione del sito, garanzie che non potrebbero ritenersi soddisfatte dalla comunicazione del 19 maggio 2003 inviata alla G.A.L.; (b) l’incompetenza del comune, essendo il controllo e la verifica degli interventi di bonifica di pertinenza provinciale; (c) l’impossibilità di dedurre a carico del proprietario alcun obbligo di facere, stante la rilevanza accordata alla posizione del responsabile dell’inquinamento nei confronti del quale l’amministrazione non avrebbe mai proceduto.

3.1 Anche detto motivo va disatteso.

3.2. Preliminarmente va evidenziato che l’ordinanza impugnata conclude un procedimento giustificato dagli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e degli articoli 14 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997. Tanto emerge dalla nota regionale prot. n. AM/33685 del 12 novembre 2002 che partecipa al comune le condizioni di finanziabilità (formalmente accettate con delibera di G.C. n. 174, del 20 novembre 2002) di misure connesse ad "interventi in danno". Il che induce ad una prima fondamentale conclusione e cioè che, per quanto si trae dalla predetta nota, il "… comune territorialmente competente…" si è attivato nell’inerzia del responsabile (cfr. appunto gli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997). Da tanto deriva quindi ed innanzitutto la reiezione della dedotta incompetenza, perché dalle norme da ultimo richiamate e dall’articolo 242, citato nell’ordinanza impugnata si ricava, appunto, l’attribuzione in capo al "comune territorialmente competente" del potere quanto all’adozione di interventi risolutivi e certamente diversi da quelli interessanti la verifica ed il controllo degli interventi di bonifica.

3.3 Esito analogo va poi rassegnato con riguardo alla tema delle garanzie partecipative. Ed, infatti, la tesi della ricorrente assegna all’approvazione dell’accordo quadro al quale si riferisce la doglianza in esame effetti ad essa non riconducibili. In altri termini, nell’inerzia del responsabile, le misure di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica promanano, nel caso dalla determina n. 527 del 19 ottobre 2005 – anteriore all’accordo approvato nel 2007 – con la quale è stato approvato "il piano della caratterizzazione… (e) ne è stata autorizzata l’esecuzione.". Non può quindi ritenersi irrilevante la nota del 19 maggio 2003 di comunicazione alla G.A.L. dello "intervento in danno", comunicazione non a caso inviata alla allora proprietaria perchè alcuna iniziativa era stata assunta dal responsabile; il che evidentemente comporta la reiezione anche dell’ultimo profilo di censura prospettato con il motivo in esame.

4 La ricorrente deduce poi la violazione di una serie di disposizioni della legge 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria rilevando in particolare come il piano delle bonifiche della regione a pagina 270 imponeva verifiche ed accertamenti che non sarebbero mai stati eseguiti.

4.1 Anche dette censure devono esser disattese stante l’evidente genericità delle stesse rispetto a quanto emerge dalla determina di approvazione del piano di caratterizzazione, intervenuta in epoca successiva al predetto piano delle bonifiche, determina nella quale si dà atto della riformulazione del "Piano di Caratterizzazione ed Investigazione", analizzato in sede di conferenza dei servizi e quindi approvato dal comune.

5 Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’eccesso di potere prospettando la destinazione ad attività agricola, nonché la circostanza per la quale nessun rilievo sarebbe mai stato sollevato; la stessa poi ripropone il difetto di istruttoria.

5.1 La censura è infondata in quanto: (a) con riferimento a tale ultimo profilo deve ribadirsi che la misura segue al procedimento a suo tempo avviato, interessa area specificamente individuate e di proprietà della ricorrente, secondo accertamenti – come già visto -, presupposti dalla citata determinazione; (b) nella vicenda non rilevano poi aspetti e/o profili direttamente correlabili all’attività imprenditoriale in essere.

6 Con il successivo motivo la ricorrente argomenta una serie di doglianze sempre interessanti la tematica della competenza e della definizione della responsabilità del proprietario.

6.1 Anche dette doglianze, vanno disattese. Ed, infatti; quanto: (a) all’incompetenza distintamente rapportata ad istituzioni diverse dal comune, va opposto, per come sopra indicato, che nella vicenda la misura promana dal "comune territorialmente competente", dall’ente munito quindi del potere di adottare interventi risolutivi, diversi da quelli interessanti la verifica ed il controllo degli interventi di bonifica, il tutto secondo attribuzioni normativamente giustificate non solo dalle norme vigenti all’atto di avvio del procedimento (cfr. appunto gli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997), ma anche dall’articolo 242, espressamente citato nell’ordinanza impugnata; (b) agli ulteriori profili che la vicenda presuppone l’inadempienza dei responsabili il che, come già anticipato, giustifica l’avvio della procedura per l’adozione di misure integrate in un "intervento in danno".

7 Con l’ultimo motivo, viene riproposta la violazione delle cd. garanzie partecipative, con riferimento all’approvazione del II Accordo Integrativo di Programma Quadro APQ8 Bonifica dei siti inquinati, garanzie che non soddisfatte dalla comunicazione del 19 maggio 2003 inviata alla G.A.L. Il motivo è stato già esaminato e la sua infondatezza riposa sulle indicazioni rassegnate in tale sede sub 3.3.

8 Vanno ora esaminati i motivi ulteriori, successivamente – rispetto all’atto introduttivo – notificati ed appuntati contro: – la determina n. 7 del 17 ottobre 2005, con la quale il responsabile del servizio ecologia del comune di Aprilia ha approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi del D.M. 471/99 – Procedura in danno ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 22/97 e s.m., area ubicata in Via Scrivia, località Sant’Apollonia, proprietà Società G.A.L. srl; – la delibera di G.C. n. 185 del 9 aprile 2003, di affidamento dell’incarico di progettazione "attività e interventi relativi alla bonifica e messa in sicurezza di alcuni siti nel territorio del Comune di Aprilia" nella parte relativa al sito di via Scrivia; – la delibera di G.C. n. 174 del 20 novembre 2002, di "accettazione formale di impegni, onde accedere ai finanziamenti messi a disposizione della Regione Lazio" relativi ad interventi di bonifica e messa in sicurezza di rifiuti rinvenuti in alcune aree comunali, nella parte relativa al sito di via Scrivia.

8.1 La ricorrente: (a) dopo aver richiamato la nota regionale di autorizzazione all’anticipazione della spesa per gli interventi di bonifica, oppone che nella proprietà della ricorrente (ex G.A.L.) non sarebbe mai stato rinvenuto alcun rifiuto né effettuate le dovute verifiche; (a1) tale censura va respinta perché sulle aree alle quali si riferisce l’ordinanza inizialmente impugnata, di proprietà della ricorrente, è stata accertata la presenza di un diffuso inquinamento il tutto sulla base e degli atti già citati sub 2.3, 2.4 e 2.5, e di quanto presupposto dal "Piano di Caratterizzazione ed Investigazione" approvato e reso esecutivo con la determina dirigenziale n. 7 del 2005; (b) rilevata l’esistenza della delibera giuntale (174/2002) interessante gli interventi di progettazione da eseguire e da finanziare con l’intervento della regione, oppone la mancata destinazione della provvista al proprietario del suolo, la diversità dell’area utilizzata dalla Aprilmacero prima, dalla S & S.M. poi, in connessione all’esercizio del servizio pubblico locale, quindi la mancanza della necessaria, preliminare diffida ai responsabili dell’inquinamento; (b1) anche detti profili vanno disattesi in quanto gli stessi presuppongono l’irrilevanza del fatto che il comune e la regione hanno operato per l’esecuzione di un "intervento in danno" ovviamente occasionato dalla mancata attivazione dei responsabili e sulla base di una situazione a suo tempo riscontrata, validata dagli accertamenti confluiti nelle conferenze di servizi citate nella determina dirigenziale del 2005, infine presupposta dalla misura introduttivamente contestata.

9 Il ricorso va, in definitiva, respinto. Le spese possono esser compensate stante la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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